Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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A questo scopo occorre creare apposite basi legali e il Consiglio federale disciplinerà i dettagli a livello d’ordinanza. È previsto che l’AD emetta periodicamente una fattura collettiva nei confronti dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC).

1.2.4.6 Introduzione di un sistema di rendite lineare

Conformemente all’articolo 16 LPGA il grado d’invalidità è calcolato confrontando il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito senza invalidità) con quello che l’assicurato invalido potrebbe conseguire dopo l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione (reddito da invalido). Attualmente, una persona con un grado d’invalidità a partire dal 40 per cento ha diritto a un quarto di rendita, dal 50 per cento a mezza rendita, dal 60 per cento a tre quarti di rendita e dal 70 per cento a una rendita intera (art. 28 LAI). I beneficiari di rendite AI possono esercitare un’attività lucrativa. Se il reddito da attività lucrativa è più elevato del reddito da invalido calcolato come sopra descritto superando uno dei suddetti quattro valori soglia, la rendita è ridotta di conseguenza. A tal fine è determinante il reddito da attività lucrativa, e non il grado d’occupazione. È possibile, per esempio, che una persona impiegata al 50 per cento durante l’orario di lavoro sia in grado di fornire solo la metà della prestazione a causa del suo danno alla salute e che riceva quindi solo la metà del salario orario regolare. Il grado d’invalidità di questa persona sarebbe del 75 per cento, quindi essa avrebbe diritto a una rendita intera.

Scarsi incentivi al lavoro per gli assicurati

Il reddito complessivo dei beneficiari di rendite AI, anziché aumentare gradualmente, si riduce di 25 punti percentuali ogniqualvolta il grado d’invalidità scende sotto i valori soglia del 70, 60, 50 e 40 per cento (p. es. la rendita intera si riduce a tre quarti di rendita quando il grado d’invalidità passa dal 70 al 69 %). Lo stesso effetto si verifica nella previdenza professionale, il cui sistema di rendite ricalca quello dell’AI (art. 24 LPP). Pertanto gli assicurati non hanno nessun incentivo finanziario a sfruttare al massimo la propria capacità al lavoro residua.

Inoltre, il diritto alla rendita non corrisponde al grado d’invalidità: attualmente la graduazione delle rendite interessa soltanto l’intervallo ristretto dei gradi d’invalidità tra il 40 e il 70 per cento. Per i gradi d’invalidità inferiori al 50 per cento la rendita è più bassa del grado d'invalidità, per quelli a partire dal 60 per cento è più elevata.

Impostazione lineare del sistema di rendite

La graduazione vigente delle rendite dovrà essere sostituita da un sistema di rendite lineare allo scopo di conseguire i tre obiettivi seguenti:

- L’assunzione di un’attività lucrativa o l’aumento del grado d’occupazione dovrà essere promosso mediante incentivi finanziari. Il sistema di rendite dovrà quindi essere adeguato in maniera tale che quando aumenta il reddito da attività lucrativa aumenti anche il reddito complessivo da rendita e attività lucrativa.

- In questo modo si promuove la partecipazione al mercato del lavoro e quindi una strutturazione regolare della giornata, il che può contribuire a stabilizzare lo stato di salute soprattutto delle persone affette da turbe psichiche. Si