Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 72Fedlex · Rapporto esplicativo
una capacità al guadagno residua così esigua; il modello non ha praticamente alcuna incidenza sui costi.
Variante B: sistema di rendite lineare con una rendita intera a partire da un grado d’invalidità dell’80 per cento
Grafico 13 – Sistema di rendite lineare con rendita intera a partire da un grado d'invalidità dell'80 per cento
100
75 sistema attuale
sistema lineare
50
25
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100
Grado d'invalidità
La variante B riprende il modello presentato nel messaggio concernente la revisione AI 6b, che prevede la concessione di una rendita intera solo a partire da un grado d’invalidità dell’80 per cento, come illustrato dal grafico 13. Depone a favore di questo modello il fatto che il grado d’invalidità e l’importo della rendita si corrispondono per un ampio intervallo. È inoltre possibile che con esso entrino in gioco gli incentivi finanziari anche per le persone la cui salute è fortemente compromessa. Considerate le prospettive finanziarie dell’AI, però, risparmi di questo tipo non sono necessari, poiché al più tardi nel 2030 il debito dell’AI sarà comunque estinto.
Applicazione alle nuove rendite e alla previdenza professionale obbligatoria
Per principio, il sistema di rendite lineare dovrà essere applicato soltanto alle nuove rendite. Se lo stato di salute cambia, la rendita dovrà essere calcolata in base al sistema di rendite lineare soltanto se l’assicurato non ha ancora compiuto 60 anni e la variazione del grado d’invalidità ammonta ad almeno 5 punti percentuali oppure con essa viene superato uno dei valori soglia vigenti. La rendita, inoltre, non sarà adeguata se l’aumento del grado d’invalidità comporta la riduzione della rendita (o viceversa), il che sarebbe possibile a causa dell’eliminazione degli effetti soglia. L’applicazione alle sole nuove rendite comporta un onere minore per gli uffici AI rispetto all’adeguamento anche di tutte le rendite correnti; ne consegue la necessità di gestire due sistemi paralleli.
Affinché questa modifica possa esplicare pienamente l’effetto positivo desiderato, il sistema di rendite lineare dovrà essere introdotto anche nella previdenza professionale obbligatoria. Altrimenti vi sarebbero pur sempre effetti soglia e in caso di aumento del reddito da attività lucrativa gli assicurati potrebbero subire perdite sul reddito complessivo. Inoltre, se nelle due assicurazioni ci fossero due sistemi di rendite diversi, gli istituti di previdenza di regola non avrebbero più la possibilità di basarsi sulle verifiche dell’AI in caso di revisione della rendita e sarebbero costretti a svolgere accertamenti propri e i relativi processi. Anche nella previdenza profes-