Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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L’accompagnamento a domicilio dovrà continuare a essere disciplinato solo a livello d’ordinanza.

Applicazione della legge sui sussidi in caso di sussidi versati in virtù di più leggi federali

Conformemente all’articolo 75 capoverso 2 LAI il diritto ai sussidi dell’AI decade quando l’organizzazione percepisce sussidi in virtù di altre leggi federali. Si tratta in particolare della LDis, che prevede all’articolo 17 il versamento di contributi a sostegno dei progetti pilota di organizzazioni private di aiuto agli invalidi.

I contributi versati a queste organizzazioni sono aiuti finanziari ai sensi della legge del 5 ottobre 199071 sui sussidi (LSu). L’articolo 12 LSu contiene una disciplina dettagliata delle prestazioni multiple e stabilisce anche la responsabilità delle autorità interessate e l’obbligo d'informare dei richiedenti. Alle condizioni descritte dalla LSu il fatto che un’organizzazione sostenuta dall’AI si trovi fonti di finanziamento supplementari è nell’interesse dell’assicurazione. Pertanto è previsto che venga abolito l’articolo 75 capoverso 2 LAI che, in quanto «lex specialis», attualmente prevale sulle disposizioni della LSu. Di conseguenza, la suddetta disposizione della LSu sarà applicata anche ai sussidi dell’AI.

Per garantire la conformità con l’articolo 13 capoverso 2 LSu viene iscritta nella LAI una norma di delega che fissa un ordine di priorità.

1.2.5.2 Chiarimento delle basi legali per la restituzione dei sussidi AI per la costruzione

Prima dell’introduzione della NPC l’AI assegnava sussidi per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento di stabilimenti e laboratori pubblici e privati di utilità pubblica che, in misura essenziale, eseguivano provvedimenti d’integrazione, nonché di case per invalidi. Le basi legali per la concessione di tali sussidi erano disciplinate all’articolo 73 LAI, mentre il Consiglio federale emanava le disposizioni d’esecuzione del caso, tra l’altro anche riguardo alla durata d’utilizzazione e l’obbligo di restituzione (art. 104biscpv. 1 OAI)

Il 1° aprile 1991 è entrata in vigore la LSu, nel cui campo di applicazione rientrano tutti gli aiuti finanziari e le indennità previsti dal diritto federale, fra cui anche i sussidi per la costruzione ai sensi dell’articolo 73 LAI. Con la LSu tutti i sussidi della Confederazione sono stati sistematizzati e poggiati su un fondamento giuridico uniforme. Il terzo capitolo della LSu (art. 11–40) contiene disposizioni generali applicabili direttamente al rapporto di sovvenzione, a meno che altri atti normativi non dispongano diversamente. L’articolo 104biscapoverso 1 OAI, seppur in contrasto con la LSu, non è stato adeguato. Tuttavia, poiché la giurisprudenza esigeva che l’interpretazione del succitato articolo dell'OAI fosse in linea con la LSu, la prassi dell’AI era conforme a questa legge.

Sulla scia della NPC la concessione di sussidi per la costruzione è stata trasferita ai Cantoni con effetto dal 1° gennaio 2008. Di conseguenza, è stato abolito l’articolo 73 LAI e la relativa regolamentazione è stata trasferita nella Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 della LAI. A tal fine la regola-

71 RS 616.1