Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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1.2.5.3 Miglioramento dello scambio di dati
Conformemente all’articolo 6a capoverso 1 LAI le persone e i servizi menzionati nella richiesta di prestazioni AI sono tenuti a fornire all’ufficio AI tutte le informazioni necessarie. Il capoverso 2 dell’articolo non stabilisce invece alcun obbligo a fornire informazioni per i datori di lavoro, i fornitori di prestazioni, le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati nominativamente nella richiesta. Questa lacuna legislativa va colmata72.
Inoltre, dopo la presentazione di una richiesta di prestazioni AI gli uffici AI hanno la facoltà di rivolgersi alle altre assicurazioni o a terzi (medici, datori di lavoro, fornitori di prestazioni, autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni) per ottenere le informazioni di cui hanno bisogno per adempiere i propri compiti legali. Lo scambio di dati non è invece possibile se non è stata presentata una richiesta scritta e motivata. Questa possibilità sarebbe tuttavia auspicabile, in particolare nel caso in cui nell’adempimento delle proprie funzioni un’autorità scoprisse un eventuale abuso ai danni dell’assicurazione.
Obbligo di collaborare per i servizi e gli organi coinvolti e informazioni sponta-
nee
Per colmare queste lacune andranno attuate due misure:
- L’articolo 6a LAI dovrà essere completato stabilendo l’obbligo d'informare per i datori di lavoro, i fornitori di prestazioni conformemente agli articoli 36–40 LAMal, le assicurazioni e i servizi ufficiali.
- L’articolo 32 LPGA dovrà essere esteso in modo tale che, in caso di sospetto di abuso ai danni di un’assicurazione o di prestazioni indebitamente versate, alle autorità e agli organi delle assicurazioni sociali che ne sono a conoscenza sia permesso d'informare le assicurazioni interessate, senza che sia necessaria una richiesta scritta e motivata. Una base legale per le comunicazioni «spontanee» permetterebbe inoltre di rilevare un certo numero di casi in cui prestazioni sono state indebitamente versate. Senza questa modifica l’assicurazione interessata non può essere informata sugli abusi che subisce, il che è deplorevole. Questa soluzione riprende quello che è stato fatto per la lotta contro il lavoro nero con l’introduzione dell’articolo 50a capoverso 2 LAVS in combinato disposto con gli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 200573 contro il lavoro nero (LLN).
1.2.5.4 Rafforzamento della procedura di accertamento amministrativo
La procedura di accertamento dell’AI è disciplinata in gran parte secondo gli articoli 43 e 44 LPGA. Per l’accertamento dei fatti può essere necessario il parere di un servizio di accertamento medico indipendente. A seconda del numero di discipline mediche interessate si tratta di un parere mono-, bi- o pluridisciplinare.
72 Cfr. Erwin Murer, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1–27bis IVG), 2014. Art. 6a, N. 7.
73 RS 822.41