Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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Fondo di compensazione dell’AD. Per riscuotere le indennità giornaliere gli assicurati devono adempiere, come finora, gli obblighi e le prescrizioni di controllo di cui all’articolo 17 LADI; a questo scopo sono in contatto esclusivamente con l’AD tramite l’URC competente.

Diverse categorie di assicurati

Rappresentano un caso speciale gli assicurati che inizialmente percepivano una rendita parziale esercitando un’attività lucrativa a tempo parziale. Se la loro rendita parziale viene soppressa ma, pur mantenendo la loro attività a tempo parziale, non hanno la possibilità di aumentare il grado d’occupazione, possono iscriversi all’AD per essere collocati, nel limite della loro disponibilità, nel mercato del lavoro primario. La loro indennità di disoccupazione viene calcolata nel modo seguente: il loro guadagno assicurato è determinato in funzione del loro reddito proveniente dall’attività a tempo parziale e della percentuale dell’importo forfettario corrispondente alla loro disponibilità ad essere collocati nel mercato del lavoro primario. Il loro reddito è considerato quale guadagno intermedio: l’AD versa prestazioni corrispondenti all’80 per cento della differenza tra il reddito conseguito e il guadagno assicurato risultante dal calcolo summenzionato. Se perdono il posto di lavoro a tempo parziale che ha permesso loro di adempiere il periodo di contribuzione prima o al momento in cui si iscrivono all’AD per il collocamento o durante la disoccupazione, essi hanno diritto alle indennità giornaliere di cui all’articolo 27 LADI; in questo caso il guadagno assicurato è determinato secondo il calcolo misto summenzionato.

Alle suddette prestazioni hanno diritto, da un lato, gli assicurati la cui rendita è stata ridotta o soppressa in seguito a un provvedimento di reintegrazione, vale a dire nel quadro di una revisione della rendita finalizzata all’integrazione introdotta dalla revisione AI 6a (art. 8a LAI). Partecipando ai provvedimenti di reintegrazione, che possono comprendere per esempio il sostegno all’allestimento del dossier di candidatura e la preparazione al processo di candidatura, essi hanno già avuto l’opportunità di avvicinarsi un po’ al mercato del lavoro con l’aiuto dell’AI.

Hanno diritto, dall’altro lato, gli assicurati la cui rendita è stata ridotta o soppressa in seguito a un’altra revisione di rendita. Generalmente questa categoria di assicurati è meno preparata al mondo del lavoro perché non ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione. Per loro raddoppiare la durata del diritto a otto mesi circa potrebbe essere decisivo per trovare un posto di lavoro. Pertanto essi sono il principale gruppo target della nuova regolamentazione.

Competenze e finanziamento

Conformemente all’articolo 27 LC il servizio pubblico di collocamento è gratuito. Di conseguenza, anche gli assicurati la cui rendita è stata sottoposta a revisione hanno diritto al sostegno alla ricerca di un posto di lavoro da parte dell’URC, a prescindere dal loro diritto a indennità giornaliere. I costi generati da tale sostegno sono assunti dall’AD.

Gli assicurati si rivolgono inoltre direttamente all’URC competente per riscuotere le indennità giornaliere AD e partecipare ai PML. Secondo il diritto vigente, le prime 90 indennità giornaliere e i PML di questa fase vanno a carico dell’AD. I costi delle 90 indennità giornaliere e dei PML successivi sono, invece, coperti dall’AI. In un primo momento sono versati dall’AD secondo le disposizioni vigenti per quest’assicurazione. Successivamente, l’AI rimborsa all’AD le prestazioni versate.