Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo
- Lett. b: conformemente alla proposta formulata nel quadro della revisione 6b il rilevamento tempestivo sarà esteso anche alle persone minacciate da un'incapacità al lavoro.
Cpv. 2: per l'attuazione del rilevamento tempestivo gli uffici AI devono collaborare con gli organi cantonali preposti al coordinamento del sostegno all'integrazione professionale dei giovani e i fornitori di provvedimenti cantonali di preparazione sostenuti dall'AI (art. 68biscpv. 1bise 1ter). Inoltre, l'espressione «istituti d'assicurazione privati» è sostituita con «imprese di assicurazione», al fine di utilizzare la stessa terminologia della legge del 17 dicembre 200483 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).
Art. 3b cpv. 2 lett. f, g e m (nuova), 3 e 4
Cpv. 2
- Lett. f: ai fini dell'aderenza terminologica alla LSA, l'espressione «istituti d'assicurazione privati» verrà sostituita con «imprese di assicurazione».
- Lett. g: tra parentesi sarà aggiunta l'abbreviazione della legge federale del 20 marzo 198184 sull'assicurazione contro gli infortuni.
- Lett. m: dal momento che la collaborazione interistituzionale si estenderà anche agli organi cantonali preposti al coordinamento del sostegno all'integrazione professionale dei giovani (art. 68biscpv. 1bis) e ai fornitori di provvedimenti cantonali di preparazione sostenuti dall'AI (art. 68biscpv. 1ter), è opportuno menzionare questi attori anche nell'elenco esaustivo delle persone e delle istituzioni autorizzate a effettuare una comunicazione ai fini del rilevamento tempestivo.
Cpv. 3: il rinvio al capoverso 2 è completato aggiungendo la lettera m, che fa riferimento agli organi cantonali menzionati all'articolo 68biscapoversi 1bise 1ter, in modo da tener conto della modifica del capoverso in questione. Inoltre, in seguito all'ampliamento del campo di applicazione del rilevamento tempestivo ai minorenni a partire da 13 anni compiuti (art. 3abis), è opportuno prevedere la possibilità di comunicare informazioni al rappresentante legale dell'assicurato. Al riguardo, sono applicabili le regole del Codice civile85 (CC) in materia di rappresentanza dei minorenni e delle persone che beneficiano di un provvedimento di protezione ai sensi degli articoli 390–398 CC.
Cpv. 4: la disposizione vigente consente al Consiglio federale di prevedere una durata minima dell'incapacità al lavoro quale condizione preliminare per la comunicazione di un caso di rilevamento tempestivo. Questo capoverso può essere abrogato, dato che in futuro sarà possibile comunicare il caso di un assicurato già dal momento in cui sarà minacciato da un'incapacità al lavoro (art. 3abis). Le disposizioni di esecuzione eventualmente necessarie potranno essere emanate in virtù dell'articolo 86 capoverso 2.
83 RS 961.01
84 RS 832.20
85 RS 210