Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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dell'intervento tempestivo (art. 7d cpv. 2 lett. g) e dell'integrazione o dell'esame della rendita (art. 14quater), invece, per poter beneficiare di consulenza e accompagnamento si deve presentare una richiesta di prestazioni. L'introduzione di una simile consulenza finalizzata all'integrazione permette a tutti gli attori coinvolti di discutere con l'ufficio AI. Quest'ultimo non è tenuto a prendere preliminarmente contatto con l'assicurato per poter fornire consulenza agli altri attori. Se non è possibile migliorare la situazione rapidamente e senza troppe complicazioni, la consulenza può essere seguita da una comunicazione per il rilevamento tempestivo.
Non sussiste alcun diritto alla consulenza finalizzata all'integrazione, né per gli assicurati né per gli altri attori coinvolti. La prestazione sarà tuttavia offerta da tutti gli uffici AI sul territorio nazionale.
In caso di rifiuto non sarà emessa alcuna decisione, poiché ciò contrasterebbe con il principio di semplicità. Non sussistendo alcun diritto a questa prestazione, non è nemmeno possibile agire in giudizio per ottenerla.
Art. 3abisPrincipio
In seguito all'introduzione della consulenza finalizzata all'integrazione all'articolo 3a, in futuro il rilevamento tempestivo (cfr. in particolare n. 1.2.3.2) sarà oggetto dell'articolo 3abis. Data l'aggiunta del nuovo titolo sulla consulenza finalizzata all'integrazione, il vigente titolo della partizione «Capo secondo a: Il rilevamento tempestivo» sarà sostituito con il titolo «B. Rilevamento tempestivo», che rientra nel nuovo «Capo secondo a: Primi provvedimenti».
Cpv. 1: in futuro questo capoverso definirà unicamente lo scopo del rilevamento tempestivo. Le persone che possono effettuare o per le quali può essere effettuata una comunicazione ai fini del rilevamento tempestivo saranno invece specificate nel nuovo capoverso 1bis. Lo scopo resta invariato.
Cpv. 1bis(nuovo): attualmente la comunicazione ai fini del rilevamento tempestivo può essere effettuata se l'assicurato presenta un'incapacità al lavoro. L'articolo 1ter OAI precisa che la durata di quest'ultima deve essere di almeno 30 giorni o che la persona deve essersi assentata dal lavoro ripetutamente e per brevi periodi nell'arco di un anno. Questi criteri non sono però sempre confacenti alla situazione degli assicurati con problemi psichici né a quella dei giovani. Per prevenire casi d'invalidità, è pertanto opportuno ampliare il campo d'applicazione del rilevamento tempestivo ai minorenni a partire da 13 anni (art. 8 cpv. 2 LPGA) e ai giovani adulti fino a 25 anni compiuti.
- Lett. a: la comunicazione ai fini del rilevamento tempestivo potrà essere effettuata dal momento in cui un assicurato avrà compiuto i 13 anni, età che corrisponde generalmente al penultimo anno della scuola obbligatoria (livello secondario I). In tal modo s'intende aumentare le opportunità di questi assicurati di intraprendere una formazione professionale adeguata alle loro attitudini e al loro stato di salute, ed evitarne o ridurne l'invalidità (art. 8 cpv. 2 LPGA). Il rilevamento tempestivo è tuttavia riservato ai minorenni a partire da 13 anni compiuti e ai giovani adulti fino a 25 anni compiuti che presentano una problematica complessa e sono assistiti dagli organi cantonali preposti al sostegno all'integrazione professionale e dai fornitori di provvedimenti cantonali di preparazione che sono sostenuti dall'AI (art. 68biscpv. 1bise
1ter).