Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 87Fedlex · Rapporto esplicativo
Postulato Hess Assicurazione invalidità. Sgravi fiscali e sistema di incentivi per migliorare l’integrazione professionale dei beneficiari di rendite
Il postulato Hess del 12 dicembre 2014 (14.4266), trasmesso al Consiglio federale il 20 marzo 2015, è adempiuto in particolare tramite il rafforzamento della collaborazione con i datori di lavoro (cfr. n. 1.2.4.1). Le seguenti misure sono inoltre atte a migliorare gli incentivi per i datori di lavoro: finanziamento dei salari di formazione e dei contributi sociali nel quadro delle modifiche pertinenti alle indennità giornaliere (cfr. n. 1.2.2.5), estensione della compensazione finanziaria dei provvedimenti di reinserimento ai nuovi datori di lavoro (cfr. n. 1.2.3.3), miglioramento della copertura assicurativa in caso d’infortunio durante l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione (cfr. n. 1.2.4.2), nonché regolamentazione dell’assicurazione di responsabilità civile durante l’esecuzione di provvedimenti di reinserimento (cfr.
n. 1.2.4.3).
Postulato Bruderer-Wyss Conferenza nazionale per l’integrazione delle perso-
ne disabili nel mercato del lavoro
Il postulato Bruderer-Wyss del 19 marzo 2014 (15.3206), trasmesso al Consiglio federale il 9 giugno 2015, sarà adempiuto tramite lo svolgimento dell’omonima conferenza (cfr. n. 1.2.4.1).
2 Commento ai singoli articoli
Titolo prima dell'articolo 3a
Capo secondo a: Primi provvedimenti: nella sistematica attuale si fa una distinzione tra «Capo secondo a: Il rilevamento tempestivo» e «Capo terzo: Le prestazioni». In futuro il capo secondo a comprenderà anche il nuovo provvedimento della «consulenza finalizzata all'integrazione» e per essere distinto dalle altre prestazioni verrà intitolato «Primi provvedimenti». Nella versione tedesca il termine «Abschnitt» è sostituito con «Kapitel».
A. Consulenza finalizzata all'integrazione: il nuovo articolo 3a è l'unico compreso sotto questa sezione. In tal modo, il provvedimento in oggetto si differenzia sia dal rilevamento tempestivo, nel quadro dei primi provvedimenti, che dalla prestazione di «consulenza e accompagnamento» (cifra IIbis).
Art. 3a (nuovo)
La consulenza finalizzata all'integrazione (cfr. n. 1.2.3.1) è destinata sia agli assicurati che ai diversi attori coinvolti nel processo d'integrazione professionale. Le condizioni previste per il ricorso all'AI nel caso di assicurati, soprattutto con problemi psichici, che rischiano di perdere il posto di lavoro e dei giovani assicurati la cui integrazione professionale è a rischio per ragioni di salute sono molto facili da adempiere. In tal modo s'intende far sì che non solo gli interessati, ma anche i datori di lavoro, i medici curanti, gli insegnanti e gli specialisti del mondo della scuola e della formazione possano usufruire senza alcun problema delle prestazioni degli uffici AI.
Per a consulenza finalizzata all'integrazione non è necessaria alcuna comunicazione o richiesta di prestazioni e non viene aperto alcun caso assicurativo. Nel quadro