Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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Art. 3c cpv. 2
In base al tenore vigente di questo capoverso, l'ufficio AI esamina la situazione personale dell'assicurato, in particolare l'incapacità al lavoro e le sue cause e ripercussioni. Includendo nel rilevamento tempestivo anche i giovani e le persone a rischio d'invalidità (art. 3abiscpv. 1), in futuro questo esame dovrà riguardare anche le cause che limitano le possibilità dell'assicurato di seguire una prima formazione professionale (art. 16) o di entrare nel mondo del lavoro.
Art. 6a, rubrica e cpv. 2
Rubrica: la rubrica viene adeguata per tenere conto della modifica al capoverso 2. L'articolo 6a non disciplinerà più solo l'autorizzazione a fornire informazioni, ma anche l'obbligo di farlo.
Cpv. 2: attualmente, solo le persone e le autorità menzionate nella richiesta di prestazioni sono tenute a fornire all'AI le informazioni necessarie per il trattamento dell'incarto dell'assicurato. In futuro, anche quelle menzionate al capoverso 2 vi saranno tenute, se gli uffici AI faranno richiesta in tal senso (cfr. n. 1.2.5.3).
Art. 7d cpv. 1 e 2 lett. g (nuova)
Cpv. 1
- Lett. a: la definizione dei provvedimenti d'intervento tempestivo deve essere ampliata tenendo conto della nuova possibilità di destinare il rilevamento tempestivo anche ai minorenni a partire da 13 anni compiuti e ai giovani adulti fino a 25 anni compiuti (art. 3abiscpv. 1bislett a). L'età di 13 anni corrisponde generalmente al penultimo anno della scuola obbligatoria (livello secondario I). Con questa modifica s'intende rispondere a un bisogno di accompagnamento e sostegno dei giovani adulti nell'accesso a una prima formazione professionale o nell'ingresso nel mercato del lavoro e di coordinare lo svolgimento di tali attività da parte degli attori competenti, in particolare in collaborazione con gli organi di cui all'articolo 68biscapoversi 1bise 1ter.
- Lett. b et c: queste lettere menzionano gli ulteriori obiettivi del mantenimento del posto di lavoro attuale e dell'integrazione in un nuovo posto all'interno della stessa azienda o altrove.
Cpv. 2 lett. g: la nuova prestazione di consulenza e accompagnamento, introdotta all'articolo 14quater, figura tra i provvedimenti d'intervento tempestivo che possono essere concessi all'assicurato. Non sussiste comunque alcun diritto a tale prestazione. Il concetto di consulenza e accompagnamento è precisato nel commento all'articolo 14quater.
Art. 8 cpv. 3 lett. abis(nuova), atere b
Lett. abis: la consulenza e l'accompagnamento secondo l'articolo 14quatercostituiscono un nuovo provvedimento d'integrazione che va aggiunto all'elenco dell'articolo 8 capoverso 3. Poiché questa prestazione può essere fornita già prima dell'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento di cui alla lettera ater, viene inserita prima di questi ultimi.