Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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Lett. ater: l'attuale lettera abisdiventa la nuova lettera aterin seguito all'inserimento della prestazione di consulenza e accompagnamento.

Lett. b: nonostante l'introduzione del provvedimento d'integrazione «lavoro a titolo di prova» e della ristrutturazione del capo «I provvedimenti professionali» nel quadro della revisione AI 6a, per una svista il vigente articolo 8 capoverso 3 lettera b non menziona questo provvedimento. Invece di elencare i singoli provvedimenti, in futuro si rimanderà solo al titolo «provvedimenti professionali».

Art. 8a, rubrica nonché cpv. 2 e 4

Rubrica: con la modifica della rubrica s'intende precisare il gruppo di aventi diritto e fare una distinzione rispetto alla revisione ordinaria. L'articolo in questione concerne infatti i beneficiari di una rendita ritenuti potenzialmente idonei all'integrazione. A differenza degli assicurati cui si applica l'articolo 17 LPGA, essi non presentano modifiche notevoli dello stato di salute o della situazione lavorativa. Gli specialisti degli uffici AI ritengono però che la loro capacità al guadagno possa essere presumibilmente migliorata con provvedimenti di reintegrazione adeguati.

Cpv. 2: questo capoverso può essere notevolmente semplificato. Nell'elenco attuale non è menzionato l'aiuto in capitale di cui all'articolo 18d; si tratta di una svista. D'altro canto, non è più necessario menzionarvi la consulenza e l'accompagnamento, dato che questa prestazione viene ora descritta in un articolo a sé stante (art. 14quater). È pertanto sufficiente un rimando all'articolo 8 capoverso 3 lettera abis–d. Le condizioni previste al capoverso 1 per la concessione dei provvedimenti di reintegrazione restano invariate.

Cpv. 4: dato che la regolamentazione prevista al vigente capoverso 4 viene inserita nell'articolo 14quater, questo capoverso non è più necessario. Questo non comporta alcuna modifica materiale.

Art. 11 (nuovo) Copertura assicurativa nell'assicurazione contro gli infortuni

Cpv. 1: questo capoverso definisce la cerchia di assicurati assoggettati all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Si tratta degli assicurati che partecipano a un provvedimento di reinserimento (art. 14a) o a uno dei provvedimenti d'integrazione professionale dell'AI di cui agli articoli 15–17 e 18a e percepiscono indennità giornaliere dell'AI. Il provvedimento in questione deve essere svolto presso un'istituzione con cui l'UFAS ha concluso una convenzione conformemente all'articolo 27 o presso un'azienda attiva sul mercato del lavoro primario.

Cpv. 2 (Modello A: premio aziendale): questo capoverso stabilisce che l'AI assume i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli assicurati di cui al capoverso 1. L'articolo 25 disciplina invece la partecipazione degli assicurati ai premi per gli infortuni non professionali.

Cpv. 2 (Modello B: premio unico): questo capoverso stabilisce che l'AI assume i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli assicurati di cui al capoverso 1. Secondo gli articoli 92 capoverso 1 e 87 LAINF il premio dell'assicurazione contro gli infortuni consiste in un premio netto e in una serie di supplementi. Il Consiglio federale conclude con ogni assicuratore infortuni una convenzione collettiva che fissa un premio unico indipendentemente dal ramo economico, dalla classe di rischio o dall'azienda in cui è eseguito il provvedimento. L'assicurato paga il premio unico dell'assicuratore infortuni cui è affiliata l'istituzione o l'azienda in