Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 93Fedlex · Rapporto esplicativo
lo 18d è escluso dal campo d'applicazione di questa disposizione. È infatti poco probabile che i giovani adulti cui sono destinati i provvedimenti sanitari dell'articolo 12 capoverso 2 dispongano della maturità e dell'esperienza necessarie per intraprendere un'attività indipendente e quindi per poter beneficiare dell'aiuto in capitale. Inoltre, concretizzandosi in un versamento di fondi e non essendo attuato per un periodo prolungato, questa prestazione non presenta l'elemento della durata che caratterizza i provvedimenti professionali oggetto di questa disposizione.
Cpv. 3: la competenza del Consiglio federale di determinare la natura e l'estensione di queste prestazioni, di cui l'AI assume i costi (cpv. 2 vigente), è mantenuta, ma spostata all'articolo 14terper motivi di sistematica della legge.
In primo luogo, i provvedimenti sanitari d'integrazione devono essere atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di frequentare la scuola o seguire una formazione oppure la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità86. Concretamente, questo significa che gli assicurati imparano a gestire le loro limitazioni in modo da rispondere alle esigenze del contesto in cui si trovano (scuola, tirocinio, posto di lavoro, mansioni consuete).
In secondo luogo, è necessaria una descrizione del decorso della malattia da parte dello specialista curante87. Una prognosi è favorevole se lo stato di salute non è peggiorato a tal punto che durante questo decorso gli assicurati non possono più rispondere alle esigenze del contesto in cui si trovano (scuola, tirocinio, posto di lavoro, mansioni consuete)88.
Art. 13 Provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite
Rubrica (nuova): la rubrica viene modificata da «Diritto in caso d'infermità congenita» in «Provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite». In tal modo s'intende chiarire che l'articolo 13 concerne solo le cure sanitarie, ma non i provvedimenti sanitari d'integrazione di cui all'articolo 12.
Cpv. 1: dato che l'introduzione dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità nell'articolo 14 capoverso 1bischiarisce che questi si applicano esplicitamente anche ai provvedimenti sanitari dell'AI, la precisazione che si tratta di provvedimenti «necessari» può essere soppressa dal vigente capoverso 1.
Cpv. 2: questo capoverso precisa che le infermità congenite secondo l'articolo 3 capoverso 2 LPGA per le quali l'AI concede provvedimenti sanitari comprendono le malformazioni congenite, le malattie genetiche nonché le affezioni prenatali e perinatali diagnosticate da un medico specialista.
L'assicurazione assume i costi delle misure diagnostiche se sono necessarie per la diagnosi dell'infermità congenita. Esse non costituiscono provvedimenti sanitari ai sensi dell'articolo 13 LAI bensì provvedimenti d'accertamento ai sensi dell'articolo 78 capoverso 3 OAI.
Il vigente capoverso 2 conferisce al Consiglio federale solo la competenza di designare le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti, che stabilisce nell'Allegato dell'OIC. Per garantire la trasparenza e la certezza del diritto, è tuttavia
86 Sentenza del TFA I 725/99 del 17 novembre 2000 consid. 1b e DTF 101 V 43 consid. 3c.
87 Sentenza del TF 8C_269/2010 del 12 agosto 2010 consid. 5.2.
88 Sentenza del TFA I 302/05 del 31 ottobre 2005 consid. 3.2.