Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
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necessario fissare anche i criteri per determinare quando l'AI può assumere i costi dei provvedimenti sanitari destinati alla cura di un'infermità congenita. Tali criteri, devono essere sanciti per legge e devono essere soddisfatti tutti e cinque cumulativamente affinché un'infermità possa essere inserita nell'Allegato dell'OIC (cfr.
n. 1.2.1.1):
- Lett. a (nuova): la diagnosi deve essere emessa da un medico che ha conseguito una specializzazione nella disciplina in questione.
- Lett. b (nuova): un'infermità congenita è considerata invalidante se compromette la salute e presumibilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.
- Lett. c (nuova): un'infermità congenita presenta una certa gravità se il suo decorso non è favorevole, o lo è in misura irrilevante, e necessita di un trattamento terapeutico costante per essere controllata.
- Lett. d(nuova): un'infermità congenita richiede un trattamento di lunga durata o complesso se si protrae nel tempo o implica il coinvolgimento di diversi specialisti e vari trattamenti (o trattamenti svolti in più fasi) o.
- Lett. e(nuova): per «curabili» s'intende che i provvedimenti sanitari menzionati all'articolo 14 sono suscettibili d'influenzare il decorso della malattia.
Art. 14 Estensione dei provvedimenti e presupposti per l'assunzione delle
spese per le prestazioni
Cpv. 1: questo capoverso concretizza l'armonizzazione tra l'AI e l'AOMS (cfr.
n. 1.2.1.2). L'elenco – esaustivo – delle prestazioni riprende quello degli articoli 25 e 25a LAMal. Le differenze rispetto al catalogo delle prestazioni della LAMal per quanto concerne ad esempio le diagnosi, le prestazioni nelle case di cura e le cure balneari sono intenzionali, poiché in questi settori l'AI non assume le spese, o comunque non nella stessa misura dell'AOMS, dato che tali prestazioni fanno riferimento a situazioni che esulano dalla nozione d'invalidità. Anche le altre disposizioni (art. 26–31 LAMal) sono tralasciate di proposito, poiché non riguardano alcuna prestazione dell'AI (p. es. maternità). Le spese di trasporto necessarie sotto il profilo medico continuano ad essere assunte dall'AI senza alcun cambiamento.
Cpv. 1bis(nuovo): questo capoverso stabilisce esplicitamente anche per l'AI la necessità di soddisfare i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità. Per poter essere presi a carico, dunque, i provvedimenti sanitari dell'AI dovranno adempiere le stesse condizioni poste nell'ambito dell'AOMS. Con questa disposizione s'intende evitare la copertura di provvedimenti sanitari inefficaci o troppo onerosi. In virtù dell'articolo 14ter, il Consiglio federale può precisare le condizioni per la concessione e l'estensione del catalogo delle prestazioni a carico dell'AI.
Poiché l'AI assume la funzione dell'assicurazione malattie nell'assunzione delle spese per la cura delle infermità congenite per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 20 anni, è coerente che le due assicurazioni applichino le stesse condizioni per l'assunzione delle spese per le prestazioni. Questo dovrebbe consentire anche una transizione ineccepibile dall'AI all'AOMS, senza alcun cambiamento delle prestazioni. Va segnalato che, a differenza dell'AI, l'AOMS prevede una partecipazione ai costi da parte degli assicurati.
Cpv. 1ter(nuovo): contrariamente all'AOMS, l'AI non assume le spese per i provve-