Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 96Fedlex · Rapporto esplicativo
affetti da infermità congenite che devono essere curati a casa (p. es. cure palliative). La lettera e stabilisce il principio legale del rimborso delle cure a domicilio e consente al Consiglio federale di stabilire le prestazioni rimborsabili e le relative tariffe. L'AI può così assumere le spese rilevanti, sgravando i genitori. La lettera e concerne soltanto le prestazioni secondo l'articolo 13, non quelle secondo l'articolo 12.
Fatta eccezione per i provvedimenti sanitari di cui alla lettera b, le prestazioni definite dal Consiglio federale devono soddisfare i criteri dell'articolo 14 capoverso 1bis.
Cpv. 3: secondo l'articolo 14 capoverso 1bis, per principio i provvedimenti sanitari d'integrazione di cui all'articolo 12 devono soddisfare le condizioni di efficacia, appropriatezza ed economicità secondo l'articolo 32 capoverso 1 LAMal. Questo capoverso prevede un'eccezione al principio summenzionato nel caso dei provvedimenti sanitari necessari per l'integrazione che rispettano i criteri dell'articolo 12 capoverso 3, ma non soddisfano una delle condizioni previste all'articolo 14 capoverso 1bis. Da un lato, si tratta di provvedimenti sanitari d'integrazione per i quali, dato il numero insufficiente di studi clinici di lungo periodo, manca la prova scientifica che attesti definitivamente la loro efficacia ai fini dell'integrazione, ma che sono ampiamente accettati dagli specialisti e dai ricercatori in campo medico. Dall'altro, rientrano in questa eccezione i provvedimenti sanitari d'integrazione che superano i limiti dell'economicità, poiché l'AI li prende a carico in misura più ampia o ad altre condizioni rispetto all'AOMS.
Cpv. 4: questo capoverso permette al Consiglio federale di delegare al DFI o all'UFAS le competenze di cui ai capoversi 1–3.
Titolo prima dell'art. 14quater
Occorre un nuovo titolo prima del provvedimento d'integrazione «consulenza e accompagnamento».
Art. 14quater(nuovo)
Cpv. 1: la consulenza e l'accompagnamento (cfr. in particolare n. 1.2.3.1) sono una prestazione a bassa soglia, destinata agli assicurati e ai loro datori di lavoro, che può essere concessa successivamente alla consulenza finalizzata all'integrazione (art. 3a) o alla consulenza e all'accompagnamento nella fase dell'intervento tempestivo (art. 7d cpv. 2 lett. g).
Con questa prestazione si intende in primo luogo evitare che sorgano lacune prima, durante e dopo l'esecuzione di provvedimenti di reinserimento e di provvedimenti professionali o nella fase dell'esame del diritto alla rendita nel caso di persone che presentano un potenziale d'integrazione (in particolare quelle per le quali si esamina il diritto a una quota di rendita) e in secondo luogo integrare questi provvedimenti.
A differenza di quanto previsto per la consulenza finalizzata all'integrazione (art. 3a), gli assicurati e il loro datore di lavoro (ma non altre persone e organi) hanno diritto alla consulenza e all'accompagnamento. Per beneficiarne, è necessario adempiere le condizioni poste all'articolo 8, vale a dire che la consulenza e l'accompagnamento devono tra l'altro essere necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno.