Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine

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dimenti di logopedia, poiché con l'entrata in vigore della NPC, la competenza per i provvedimenti di istruzione scolastica speciale e quelli pedagogici è passata esclusivamente ai Cantoni.

Cpv. 2: il primo periodo del capoverso vigente è soppresso, poiché la regolamentazione ivi prevista è spostata al capoverso 1 lettera e.

Cpv. 3: si tratta solo di un adeguamento linguistico. L'espressione, ormai desueta, «in uno stabilimento o a domicilio» è sostituita con «cure sanitarie ambulatoriali oppure stazionarie».

Art. 14ter(nuovo) Designazione delle prestazioni

Cpv. 1: questa disposizione delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare le condizioni di assunzione dei costi degli esami, dei trattamenti, dei mezzi, degli apparecchi ecc. previsti nel quadro dei provvedimenti sanitari di cui agli articoli 12 e

13. Queste prestazioni devono soddisfare il criterio di economicità di cui all'articolo 14 capoverso 1bis. Questo capoverso conferisce al Consiglio federale anche la competenza di allestire un elenco delle prestazioni i cui costi non sono presi a carico dall'AI o lo sono solo a determinate condizioni, cosicché l'Esecutivo potrà emanare un'ordinanza simile all'OPre (applicabile nell'ambito dell'assicurazione malattie), in modo da contribuire all'armonizzazione dei due sistemi. Al Consiglio federale sarà inoltre conferita la competenza di stabilire in futuro ulteriori eccezioni a livello d'ordinanza.

Cpv. 2: questo capoverso conferisce esplicitamente al Consiglio federale la competenza di disciplinare l'assunzione delle spese di determinate prestazioni ai sensi degli articoli 12 e 13. Esso determina in particolare:

- lett. a: le condizioni che i provvedimenti sanitari d'integrazione devono soddisfare per adempiere i criteri definiti all'articolo 12 capoverso 3;

- lett. b: la natura e l'estensione dei provvedimenti sanitari necessari per l'integrazione di cui l'AI potrà assumere le spese in virtù del capoverso 3, senza che questi debbano rispettare i criteri dell'articolo 14 capoverso 1bis;

- lett. c: le infermità congenite che adempiono i requisiti di cui all'articolo 13 capoverso 2 per le quali sono concessi provvedimenti sanitari a carico dell'AI;

- lett. d: l'elenco dei medicamenti, che sarà disciplinato a livello d'ordinanza, per la cura delle infermità congenite di cui l'AI assume le spese, se questi non figurano già nel catalogo delle prestazioni dell'AOMS secondo l'articolo 52 capoverso 1 lettera b LAMal; la fissazione di un importo massimo per l'assunzione delle spese consente di gestire i rimborsi dei medicamenti fuori indicazione (off label use) (in senso lato) e dei medicamenti che non figurano negli elenchi dell'UFSP (ES ed EMT);

- lett. e: l'assunzione delle spese delle prestazioni fornite dal servizio Spitex per i bambini e le altre prestazioni mediche di cura. L'AI considera provvedimenti sanitari rimborsabili le cure prestate a domicilio ai bambini da parte di un'organizzazione di cura e di aiuto, ma non le cure prestate volontariamente dai genitori o da altre persone vicine. Si tratta per esempio di terapie respiratorie (per. es. ossigenoterapia, inalazioni, aspirazione) o l'introduzione di sonde e/o cateteri. Questa disposizione interessa in primo luogo i bambini