Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/25: Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità (AI) · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 97Fedlex · Rapporto esplicativo
Nell'articolo 8a capoverso 2 si rimanda ora all'articolo 14quaterper l'attuale prestazione di consulenza e accompagnamento destinata ai beneficiari di rendita. Come finora, il diritto alla consulenza e all'accompagnamento nascerà se saranno soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8a capoverso 1.
Cpv. 2: questo capoverso disciplina l'inizio del diritto alla consulenza e all'accompagnamento, che possono essere forniti già prima della concessione di provvedimenti di reinserimento o di provvedimenti professionali. Per questo motivo, per analogia con quanto previsto nel caso dell'indennità giornaliera durante il periodo di attesa secondo l'articolo 18 capoverso 2 OAI, il diritto nasce al più presto nel momento in cui l'ufficio AI stabilisce che è indicato un provvedimento di reinserimento, un provvedimento professionale o l'esame del diritto a una rendita. Non è necessario che l'ufficio AI abbia già deciso concretamente in merito ai provvedimenti summenzionati o all'esame del diritto a una rendita; è sufficiente una dichiarazione dell'intenzione di procedere in tal senso.
Cpv. 3: anche una volta conclusi i provvedimenti di reinserimento o i provvedimenti professionali, gli assicurati e i loro datori di lavoro devono poter continuare a beneficiare di consulenza e accompagnamento in funzione dei loro bisogni per tre anni al massimo, in analogia con quanto previsto all'articolo 8a capoverso 4. La fornitura di consulenza e accompagnamento in funzione dei bisogni anche nella fase successiva a una (re)integrazione riuscita permette di reagire rapidamente all'eventuale insorgere di problemi di salute, contribuendo così a garantire nel lungo periodo il successo dell'integrazione o il posto di lavoro ottenuto. Analogamente, è possibile concedere la consulenza e l'accompagnamento pure dopo un orientamento professionale (art. 15), anche se non vengono accordati altri provvedimenti professionali dell'AI (p. es. una prima formazione professionale secondo l'art. 16). A seconda del caso, la prestazione dovrebbe pertanto poter durare fino a tre anni.
Questa durata massima appare indicata per poter fornire un'assistenza adeguata dopo un'integrazione riuscita e garantisce inoltre la parità di trattamento con i beneficiari di rendita di cui all'articolo 8a.
Cpv. 4: in seguito alla semplificazione dell'articolo 8a, l'attuale disposizione dell'articolo 8a capoverso 4 viene spostata nell'articolo 14quater.
Cpv. 5: la consulenza e l'accompagnamento sono una prestazione fornita principalmente dai collaboratori degli uffici AI, che devono considerare la sua idoneità a favorire l'integrazione professionale e il mantenimento del posto di lavoro nonché il suo rapporto costi-benefici. Per i casi in cui la prestazione viene fornita esternamente (p. es. sotto forma di coaching di un'impresa esterna), occorre dare al Consiglio federale la possibilità di stabilire gli importi massimi disponibili per garantire il controllo dei costi.
Titolo prima dell'art. 14a
In seguito all'introduzione del nuovo titolo prima dell'articolo 14quater, occorre rinumerare il titolo prima dell'articolo 14a.
Art. 14a cpv. 1, 3 e 5
Cpv. 1: la formulazione del capoverso vigente è modificata in modo da estendere esplicitamente il diritto ai provvedimenti di reinserimento ai giovani uscenti dalla scuola dell'obbligo. Questa modifica appare tanto più importante se si pensa che i