Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/33: Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) · 11 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/dossier: COO.2180.109.7.200351 / 2015/00003

LU predilige informare chi ha un interesse fondato (sindacati, collaboratori e il settore pubblico in caso di appalti pubblici).

BS e TI propongono di ampliare le violazioni degli obblighi pubblicate (nessuna misura presa entro un termine utile nonostante presunte discriminazioni salariali). Inoltre la legge dovrebbe prevedere vie di ricorso, stabilendo che debba essere emanata una decisione impugnabile prima dell’iscrizione sull’elenco.

Articolo 13f (Consultazione di organizzazioni)

Per ragioni di indipendenza, ZH e BS sono contrari alla consultazione di organizzazioni, soprattutto alla consultazione di rappresentanze dei lavoratori all’interno dell’azienda.

Per i Verdi e l’USS la consultazione dei sindacati è indispensabile e pertanto deve essere disciplinata dall’articolo 13d e dall’articolo 13e, rinunciando dunque all’articolo 13f.

L’Unione delle città svizzere è scettica in merito al controllo da parte delle rappresentanze dei lavoratori interne all’azienda a causa della necessità di indipendenza. È altresì necessario garantire che gli organi di controllo dispongano di competenze specifiche.

L’usam ritiene che escludere le organizzazioni dei datori di lavoro da questo articolo contraddica l’uguaglianza delle parti, compromettendo il consenso tra le parti sociali. Alcune organizzazioni dei datori di lavoro ritengono le imprese di revisione più adatte delle rappresentanze dei lavoratori a valutare sistemi salariali in modo completo fallimento e pertanto respingono l’articolo 13f.

Altre singole cerchie interessate (organizzazioni dei lavoratori e femminili) stimano necessaria la consultazione di organizzazioni, mentre altre (organizzazioni dell’economia e associazioni dei datori di lavoro) preferiscono la soluzione delle imprese di revisione e pertanto chiedono di rinunciare all’articolo 13f.

Articolo 13g (Informazione dei lavoratori)

ZH, BS, TI e JU propongono che anche i datori di lavoro pubblici informino per legge i loro collaboratori in merito al risultato dell’analisi dei salari.

SO chiede che insieme ai risultati siano comunicate anche le misure pianificate o già attuate per ovviare a eventuali discriminazioni salariali. Secondo SO l’obbligo di informazione dovrebbe essere completato dall’obbligo di informare le autorità, le istituzioni statali e i sindacati.

I Verdi, il PSS e l’USS sono dell’opinione che le informazioni debbano essere trasmesse in modo dettagliato, inclusi i risultati dell’analisi e le misure correttive previste.

L’Unione delle città svizzere propone di prevedere esplicitamente l’obbligo di informare anche per i datori di lavoro pubblici. Inoltre dovrebbe essere reso noto anche il risultato

dell’analisi dei salari.

La SIC valuta positivamente l’obbligo d’informazione, poiché favorisce la trasparenza e la possibilità per i lavoratori di difendersi dalle disparità salariali.

Alcune altre cerchie interessate sono favorevoli a informare circa il risultato dell’analisi ed eventuali misure correttive, trasmettendo le informazioni anche alle parti sociali (organizzazioni femminili e organizzazioni dei lavoratori); altri propongono inoltre una scadenza più breve (da uno a quattro mesi).

Articolo 17a (Disposizione transitoria della modifica del …)

ZH e BS ritengono adeguato un termine di attuazione di sei anni, mentre VD è a favore di un periodo di adeguamento di dieci anni.