Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/33: Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) · 11 pagine
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Riferimento/dossier: COO.2180.109.7.200351 / 2015/00003
Indice
1 Situazione iniziale....................................................................................................................................... 2
1.1 Introduzione........................................................................................................................................ 2 1.2 Contenuto dell’avamprogetto ............................................................................................................... 2
2 Procedura di consultazione e valutazione dei risultati .................................................................................. 3
2.1 Procedura di consultazione ................................................................................................................. 3 2.2 Presentazione dei pareri nel rapporto .................................................................................................. 3
3 Panoramica dei principali risultati della consultazione .................................................................................. 3
3.1 Posizione di principio dei partecipanti alla consultazione ...................................................................... 4 3.1.1 Partecipanti alla consultazione che appoggiano misure statali ................................................... 4 3.1.2 Pareri contrari .......................................................................................................................... 5 3.1.3 Variante (art. 13ebisSegnalazione e pubblicazione delle violazioni dell’obbligo) .......................... 6 3.2 Pareri sui singoli articoli....................................................................................................................... 7
1 Situazione iniziale
1.1 Introduzione
Il principio della parità retributiva tra uomo e donna per un lavoro di pari valore è sancito nella Costituzione dal 1981 (art. 8 cpv. 3 terzo periodo Cost.). La legge federale del
24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar, RS 151.1) proibisce in generale la discriminazione basata sul sesso nella vita professionale e, all’articolo 3, in particolare la discriminazione salariale. Una discriminazione salariale basata sul sesso è data se all’interno della medesima azienda le donne e gli uomini sono retribuiti diversamente per un lavoro uguale o di uguale valore, senza che il datore di lavoro possa addurre motivi oggettivi.
Nonostante la differenza salariale tra donne e uomini si stia lentamente riducendo, secondo la rilevazione della struttura dei salari nel 2012 nel settore privato tale differenza ammontava ancora al 21,3 per cento. Nello stesso anno e nello stesso settore la percentuale di questa differenza salariale non imputabile a fattori oggettivi quali età, formazione, anni di servizio o attività svolta era del 40,9 per cento, che corrisponde a 678 franchi mensili. Nel 2012 la differenza salariale nel settore pubblico ammontava al 16,5 per cento.
Giacché fino a quel momento le misure volontarie non avevano avuto successo (p. es. dialogo sulla parità salariale), a ottobre 2014 il Consiglio federale è giunto alla conclusione che per realizzare il diritto costituzionale a un salario uguale erano necessarie ulteriori misure statali. Il 18 novembre 2015 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sull’avamprogetto di modifica della legge sulla parità dei sessi.1 Il termine per inoltrare i pareri è scaduto il 3 marzo 2016.
1.2 Contenuto dell’avamprogetto
L’avamprogetto di modifica della legge sulla parità dei sessi prevede che le aziende effettuino un’analisi dei salari ogni quattro anni con un metodo riconosciuto. In seguito le imprese incaricano servizi terzi, a scelta un’impresa di revisione, un organismo di autodisciplina riconosciuto dallo Stato o una parte sociale, di controllare come è stata condotta l’analisi interna dei salari, verificandone unicamente la correttezza dello svolgimento e non il risultato.
Gli organi di controllo sono obbligati a redigere un rapporto sullo svolgimento dell’analisi dei salari all’attenzione della direzione dell’azienda controllata. Al più tardi entro un anno dal ricevimento del rapporto le imprese devono comunicare ai loro collaboratori l’esito del controllo. Le società quotate in borsa devono inserire questa comunicazione anche nell’allegato al bilancio, in modo tale che anche gli azionisti siano informati in merito agli sforzi compiuti dall’azienda per realizzare la parità salariale.
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