Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/33: Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) · 11 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/dossier: COO.2180.109.7.200351 / 2015/00003

Capoverso 3

SH esorta a consultare anche i Cantoni.

I Verdi, il PSS, e l’USS sono contrari al fatto che solo il Consiglio federale stabilisca i criteri, giacché non si tratta di una questione politica. Spetta all’autorità competente (UFU) riconoscere i metodi di analisi con la collaborazione di esperti (Commissione tripartita per la parità salariale). Inoltre chiedono la diminuzione della soglia di tolleranza per gli acquisti pubblici ad un massimo del 2 per cento, qualora l’analisi sia completata da ulteriori variabili esplicative. Inoltre occorre esaminare a intervalli regolari i metodi approvati e valutare se siano adatti per accertare casi di discriminazione salariale.

Anche altri interessati (soprattutto i sindacati) sono favorevoli ad assegnare il compito di riconoscere ulteriori metodi non al Consiglio federale ma all’autorità competente (UFU), in modo da evitare considerazioni di natura politica nella procedura di riconoscimento. Alcuni chiedono anche che il diritto delle parti sociali di essere sentite sia esteso all’individuazione dei metodi riconosciuti (cpv. 2).

Articolo 13c (Controllo dell’analisi dei salari)

Secondo ZH, BS, TI e VD la portata dei controlli dovrebbe già essere descritta nel modo più preciso possibile nella legge, che dovrebbe disciplinare l’obbligo di informare gli organi di controllo da parte dei datori di lavoro.

SO propone di eliminare questo articolo perché aumenta ulteriormente l’onere amministrativo; sarebbe più efficace un obbligo di informare in merito al metodo e ai risultati dell’analisi dei salari svolta.

I Verdi, il PPS e l’USS nonché alcuni altri partecipanti alla consultazione ritengono che occorra controllare anche i risultati dell’analisi dei salari.

La SIC reputa positivi i controlli esterni proposti per l’analisi dei salari.

Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che la formulazione sia incomprensibile e auspicano una versione più chiara, secondo la quale tutti i datori di lavoro che hanno contratto rapporti di lavoro di diritto privato sono tenuti a effettuare controlli. Inoltre alcuni chiedono di controllare l’intera base di dati e il risultato conseguito al fine di stabilirne la plausibilità (organizzazioni femminili e sindacati).

Sia il PLR Donne sia l’Unione svizzera delle donne contadine e rurali pensano che non sia necessario coinvolgere un organo di controllo esterno, ma basterebbe l’obbligo a effettuare l’analisi dei salari, a informare in merito ai risultati e a condurre prove a campione ufficiali.

Articolo 13d (Organi di controllo esterni)

ZH e BS sono a favore di limitare gli organi di controllo esterni alle imprese di revisione abilitate.

ZH, BS e VD propongono di integrare l’articolo 13d cosicché gli organi di controllo incaricati presentino un attestato sulle conoscenze specialistiche richieste.

BS, VD e JU sollecitano l’introduzione dell’obbligo di comunicare all’autorità competente l’assegnazione dei mandati, in modo che l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 13ebis possa essere efficace.

I Verdi, l’USS e alcuni sindacati sono dell’opinione che i controlli sulla parità salariale siano compito dello Stato e delle parti sociali e respingono in questo ambito organismi di autodisciplina.

Singoli partecipanti hanno rilevato che gli organismi di autodisciplina e i sindacati di cui all’articolo 13f sono tenuti a garantire una qualità sufficiente dei controlli. Inoltre ci sono sin-