Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 77 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 29Fedlex · Rapporto sui risultati
In riferimento all’articolo 40, diversi utenti fanno notare che la distinzione tra grandi diritti (opere musicali teatrali) e piccoli diritti (opere musicali non teatrali) suscita critiche da parte dei teatri permanenti, che ritengono che la distinzione vada operata in base alle intenzioni dell’autore, e non secondo il tipo di rappresentazione. Occorre chiarire, meglio se a livello di ordinanza, che un’opera non teatrale non può essere interpretata come opera teatrale semplicemente perché nel caso specifico viene messa in scena in modo «teatrale».
Privilegio accordato ai cataloghi
Il Cantone di Basilea Campagna e singoli utenti auspicano che sia chiarito il «privilegio accordato ai cataloghi». Le riproduzioni di opere dovrebbero essere liberamente utilizzabili nei cataloghi, indipendentemente dal genere di catalogo.
Ulteriori richieste di singoli partecipanti alla consultazione
Oltre alle richieste già menzionate, avanzate da più parti, singoli partecipanti alla consultazione hanno formulato le seguenti proposte:
- La Svizzera dovrebbe aprirsi al cosiddetto «mercato unico digitale» a livello dell’UE. Nell’era globale è importante che la portabilità transfrontaliera dei contenuti online protetti non sia ostacolata dal diritto d’autore.
- Al posto della restrizione per uso privato dovrebbe essere introdotta una restrizione per l’uso non commerciale. Lo scopo originario della restrizione per uso privato, vale a dire che le persone «normali» nella vita quotidiana non debbano occuparsi del diritto d’autore, potrebbe essere nuovamente raggiunto escludendo generalmente l’uso non commerciale dal diritto d’autore.
- Un’opera dovrebbe essere tutelata dal diritto d’autore solo se il suo autore ne chiede attivamente la protezione.
- Per i membri delle società di gestione occorre introdurre diritti di partecipazione, informazione e
controllo sulla falsariga del diritto della società anonima.
- L’articolo 10 dovrebbe essere circoscritto all’uso commerciale di un’opera e limitarsi a disciplinare l’accesso in qualsiasi forma all’opera o all’esemplare d’opera. Il capoverso 3 va stralciato. Mediante un’annotazione standard, i titolari dei diritti dovrebbero inoltre avere la possibilità di autorizzare
esplicitamente e in maniera vincolante tutte o determinate utilizzazioni di un’opera.
- Nell’articolo 11 occorre introdurre una distinzione tra opere originali ed esemplari dell’opera. L’integrità degli esemplari d’opera, e in particolare delle copie digitali, non dovrebbe essere tutelata, poiché all’autore non ne deriva alcun danno e va data la priorità alla libertà artistica. Inoltre il capoverso 3 andrebbe esteso mediante una restrizione specifica del diritto d’autore per i remix e i casi bagatellari.
- L’articolo 17 andrebbe modificato in modo che, per tutte le opere (realizzate sia nell’ambito di un
rapporto di lavoro, sia su commissione), tutte le parti incluse come autori possano sfruttare
autonomamente l’opera, fatte salve disposizioni contrattuali divergenti.
- Gli artisti dovrebbero avere il diritto di realizzare le proprie opere sulla base di opere esistenti, senza dover chiedere in ogni singolo caso l’autorizzazione dei titolari dei rispettivi diritti (utilizzazione di opere per creare remix). A tale scopo va istituito un diritto di utilizzare opere per creare remix soggetto a licenza.
- Occorre introdurre una regolamentazione dettagliata per i diritti d’autore ereditati.
- Gli articoli 35 capoverso 2, 36 e 37 vanno stralciati.