Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 77 pagine

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mesi), una pubblicazione secondaria in una forma citabile dalla ricerca scientifica. In virtù di un diritto di

pubblicazione secondario, gli autori avrebbero la possibilità di mettere a disposizione del pubblico in forma gratuita, ad esempio all’interno di un repertorio istituzionale o sulla loro pagina Internet personale, le proprie opere scientifiche pubblicate dapprima da una casa editrice. Inoltre chiedono di prevedere un diritto di

pubblicazione secondario anche nel caso in cui le opere scientifiche sono fuori catalogo. Tale possibilità andrebbe inserita nel Codice delle obbligazioni4 (tramite una modifica degli art. 381 o 382) e nella legge

federale sul diritto internazionale privato5.

La richiesta di un diritto di pubblicazione secondario è sostenuta dal PS, dal PBD, dal Partito Pirata e dalla Parldigi. Il Partito Pirata propone addirittura quanto segue: se un autore ha ceduto il diritto di utilizzazione della sua opera a un’altra persona e se questa persona non si avvale di tale diritto entro un anno, l’autore deve avere la possibilità di pubblicare l’opera a scopi non commerciali.

 Prolungamento della durata della protezione per i diritti di protezione affini

Secondo gli artisti, i produttori e i titolari dei diritti, la durata della protezione per i diritti di protezione affini andrebbe prolungata dagli attuali 50 a 70 anni, visto che nel 2011 l’UE ha deciso un’analoga modifica della direttiva 2006/116/CE. In seguito all’applicazione di tale direttiva, in Europa valgono ora termini di protezione diversi rispetto alla Svizzera, diventata quindi un’«isola» in quest’ambito. Una proroga della durata della

protezione per i diritti di protezione affini faciliterebbe inoltre la conclusione di contratti di reciprocità tra le società di gestione ed eliminerebbe potenziali ostacoli nel quadro di accordi internazionali.

Diversi utenti si oppongono a questa richiesta. Il Partito Pirata chiede addirittura di ridurre la durata della protezione per i diritti di protezione affini.

 Riduzione della durata della protezione dei diritti d’autore

Gli utenti e i Cantoni ritengono che la durata di protezione generalmente valida, pari a 70 anni a decorrere dalla morte dell’autore, debba essere notevolmente abbreviata. Essi considerano infatti anacronistico tutelare e assicurare i diritti d’autore non solo all’autore stesso, ma anche alle tre generazioni successive, e quindi

suggeriscono di abbreviare i termini di protezione a 50-20 anni dopo la morte dell’autore. Singoli partecipanti alla consultazione ritengono addirittura che, trascorsi dieci anni dalla pubblicazione, un’opera debba essere tutelata per tutta la durata prevista dalla legge solo se l’autore, dietro versamento di una tassa, la iscrive in un registro pubblico.

Il Partito ecologista svizzero e il Partito Pirata propongono, tenendo conto delle prescrizioni vigenti a livello internazionale, una riduzione della durata della protezione a 50 anni dopo la morte dell’autore, ma non

escludono nemmeno una riduzione maggiore, ciò che però rappresenterebbe una violazione della Convenzione di Berna (Partito Pirata: 14 anni dopo la pubblicazione dell’opera, sia per i diritti d’autore che per i diritti di protezione affini). Il PS, il PBD e la Parldigi sono favorevoli ad accorciare la durata della protezione.

Singoli utenti e il Partito Pirata auspicano altresì una diminuzione significativa della durata della protezione per le opere di autore ignoto (art. 31 LDA), poiché alla luce degli sviluppi del mondo digitale un termine di 70 anni dopo la pubblicazione (o, se le opere sono state pubblicate a dispense, 70 anni dopo la pubblicazione

dell’ultima dispensa) appare ormai superato.

 Diritto di seguito

Gli artisti e diversi Cantoni sollecitano l’introduzione di un diritto di seguito (art. 12a), che consentirebbe agli artisti di beneficiare della rivendita delle loro opere. Nell’UE tale diritto è disciplinato da un’apposita direttiva, il che comporta una disparità di trattamento degli artisti svizzeri rispetto a quelli dell’UE. L’introduzione di un diritto di seguito porrebbe fine a questa incongruenza.

4 RS 220

5 RS 291