Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 77 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati
Regolamentazione dei compensi per i servizi di cloud storage e di streaming
Diversi partecipanti alla consultazione chiedono l’introduzione di una normativa sui compensi per i servizi di cloud storage e di streaming per porre rimedio all’incertezza giuridica relativa ai servizi di cloud storage.
Occorre altresì considerare che spesso i servizi di cloud storage hanno sede all’estero. I produttori e i titolari dei diritti auspicano un’aggiunta all’articolo 20 capoverso 3. Dovrebbero essere tenuti a versare un compenso non solo gli offerenti di servizi di cloud storage, ma anche le persone che in Svizzera consentono l’accesso al relativo spazio di archiviazione. Inoltre produttori e titolari dei diritti tengono a precisare che il versamento di un simile compenso tariffario non basterebbe a sanare eventuali comportamenti illegali.
Per quanto riguarda lo streaming, singoli titolari dei diritti ipotizzano di limitare la portata dell’articolo 24a in maniera tale da consentire un’indennità per copie private «effimere».
Misure contro il copyfraud
I consumatori, gli utenti e i Cantoni sollecitano l’introduzione di misure contro il «copyfraud» (rivendicazione illecita di un diritto di protezione per opere di dominio pubblico). Si dovrebbe impedire che opere di dominio pubblico possano essere presentate in modo tale da suggerire l’esistenza di diritti d’autore (p. es. apponendo il simbolo ©), una pratica che è ritenuta in contraddizione con l’interesse pubblico al libero accesso alle opere. Concretamente chiedono una modifica della legge federale contro la concorrenza sleale6 e della legge sul diritto d’autore. A tale proposito, le associazioni Digitale Allmend e Digitale Gesellschaft propongono di istituire un incaricato indipendente per la tutela del dominio pubblico e un diritto di ricorso delle associazioni.
Anche il PS e il Partito Pirata sono favorevoli a misure contro il «copyfraud».
Compenso per lo scambio di opere in Internet (restrizione del diritto d’autore sui social media)
Gli artisti chiedono di introdurre un nuovo sistema di compenso per lo scambio di opere e prestazioni mediante Internet tra una cerchia esistente e limitata di persone (p. es. all’interno di comunità online e domini Internet personali). Il compenso dovrebbe essere versato dagli offerenti dei relativi servizi.
Il Partito ecologista svizzero auspica una restrizione del diritto d’autore sui social media.
Divieto di eludere provvedimenti tecnici
I produttori chiedono lo stralcio dell’articolo 39a capoverso 4, poiché ritengono che i provvedimenti tecnici siano fondamentali per sfruttare le opere in ambito elettronico (p. es. per proteggere i contenuti da accessi non
autorizzati sulle piattaforme di sfruttamento). Siccome gli utenti spesso possono far valere la restrizione del diritto d’autore per l’utilizzazione di un’opera a scopo privato, vi è il pericolo che gli offerenti non possano
difendersi contro gli episodi di hackeraggio e l’elusione dei provvedimenti tecnici da loro adottati, il che in ultima analisi ostacola lo sviluppo e il successo di modelli commerciali innovativi.
Il Partito Pirata chiede di sostituire l’articolo 39a con un divieto dei sistemi DRM e di proibire provvedimenti tecnici quali software di riproduzione invasivi, funzioni di «tracking» e di geocodifica. L’elusione e la rimozione dei provvedimenti tecnici di protezione nonché la produzione, l’utilizzo e la diffusione di appositi strumenti dovrebbero invece essere esplicitamente autorizzati.
Ampliamento della portata della restrizione per uso privato (art. 19 cpv. 1 lett. b e c)
Gli utenti, i Cantoni e il PS desiderano che nella versione tedesca dell’articolo 19 capoverso 1 lettera b sia eliminata la condizione dell’«insegnamento in classe» («Werkverwendung…für den Unterricht in der Klasse»). Occorre piuttosto stabilire il criterio dell’utilizzazione «a scopi didattici» nel quadro di un piano di studi.
6 RS 241