Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 77 pagine

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Gli utenti, i produttori e gli artisti auspicano che la portata della restrizione del diritto d’autore per usi aziendali venga ampliata (art. 19 cpv. 1 lett. c): in futuro in quest’ambito dovranno essere autorizzate non soltanto le riproduzioni di opere, ma qualsiasi forma di utilizzazione di opere. In questo modo, la prassi vigente della Tariffa comune 9 verrebbe ancorata sul piano legale.

Singoli produttori chiedono di modificare l’articolo 19 capoverso 1 in modo da consentire l’uso privato di un’opera soltanto se essa non proviene da una fonte manifestamente illecita.

I partecipanti alla consultazione fanno notare che una modifica dell’articolo 19 comporterebbe anche un adeguamento dell’articolo 20 capoverso 2, per cui l’utilizzazione di un’opera diventerebbe soggetta a

compenso.

 Riduzione della portata della restrizione per uso privato (art. 19 cpv. 2)

Singoli produttori vorrebbero modificare la norma relativa alla realizzazione di riproduzioni per uso privato da parte di terzi, poiché ritengono che tale restrizione interferisca in misura crescente con i modelli di compenso attuali e vada quindi adeguata alle esigenze dell’era di Internet. Essi propongono la seguente formulazione:

3Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, soprattutto da parte di terzi ai

sensi del capoverso 2, in caso di ricorso a servizi di terzi che non demandano la decisione

esclusiva sulla riproduzione, sulla permanenza dell’esemplare riprodotto, sull’influenza e

sull’accesso di terzi a quest’ultimo alla persona autorizzata all’uso personale, nonché in

occasione di manifestazioni pubbliche, non sono ammesse:

a. la riproduzione completa o quasi completa di esemplari d’opera disponibili in commercio o

di parti di essi disponibili singolarmente in commercio, nonché la riproduzione di una

pluralità di opere non preventivamente designate come singole;

 Modifica dell’articolo 60

L’articolo 60 capoverso 2 prevede un’indennità (stabilita in base alle tariffe della società di gestione) di norma pari al massimo al 10 per cento delle entrate o spese d’utilizzazione per i diritti d’autore, e al massimo al 3 per cento per i diritti affini. L’indennità deve tuttavia essere fissata in modo da garantire agli aventi diritto una remunerazione adeguata mediante una gestione razionale.

I produttori, vari titolari dei diritti e singoli Cantoni auspicano l’eliminazione del tetto massimo per le indennità tariffarie. Essi affermano che nella prassi la soluzione svizzera costituisce una penalizzazione degli interpreti e dei produttori rispetto agli autori che non ha eguali nel resto d’Europa. Gli utenti si oppongono a questa richiesta e, siccome ritengono che l’articolo 60 tuteli unilateralmente gli interessi degli autori e dei titolari di diritti di protezione affini, chiedono addirittura l’introduzione di un tetto massimo pari al 10-11 per cento. Secondo loro occorre una modifica legislativa per garantire che le indennità mantengano un livello congruo e non crescano ulteriormente in modo arbitrario.

Il PBD e il Partito Pirata respingono l’eliminazione del tetto massimo per le indennità.

Per gli artisti, le percentuali stabilite per le indennità nell’articolo 60 capoverso 2 sono troppo rigide. Pertanto propongono l’introduzione di un nuovo capoverso 2bisvolto a garantire un’adeguata compensazione agli aventi diritto per le mancate entrate.

 Assoggettamento delle società di gestione alla LTras7

Vari utenti e Cantoni propongono di sottoporre le società di gestione alla legge sulla trasparenza mediante l’aggiunta di una lettera d all’articolo 2 capoverso 1. Questa richiesta è sostenuta dal Partito Pirata e dal PS.

 Distinzione delle opere (non) teatrali

7 Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione; RS 152.3.