Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 93Fedlex · Rapporto esplicativo
conferiscono diritti o determinano competenze. Sono ritenute importanti le disposizioni che nel diritto svizzero, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. Secondo l’articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost. ne fanno parte le disposizioni fondamentali sui diritti e i doveri delle persone.
Il Trattato di Pechino estende essenzialmente agli attori la protezione conferita dal WPPT agli artisti interpreti. Il legislatore svizzero è andato oltre i requisiti necessari per l’attuazione del WPPT nel diritto svizzero e ha conferito ad attori e artisti interpreti lo stesso livello di protezione. La disparità di trattamento a livello internazionale è così stata eliminata a livello nazionale. Sebbene la ratifica del Trattato di Pechino non imponga oggi una modifica del diritto svizzero, il Trattato stesso comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Oltre a disposizioni generali, comprende anche disposizioni direttamente applicabili (p.es. art. 5 e 10 Trattato di Pechino). Il decreto federale che ne approva la ratifica sottostà quindi al referendum facoltativo.
Il Trattato di Marrakech contiene soprattutto obblighi per il legislatore delle parti contraenti. Il diritto d’autore svizzero in vigore contempla già una restrizione a favore dei disabili (cfr. art. 24c). Il suo campo di applicazione si estende alle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Benché questa disposizione contempli la maggioranza degli obblighi derivanti dal trattato, è necessaria una modifica relativa all’importazione di esemplari d’opera allestite in una forma accessibile (cfr. le spiegazioni al punto 2.3.2). Il Trattato di Marrakech include dunque disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale. In virtù del trattato di Marrakech è inoltre necessario circoscrivere con maggiore precisione il campo d’applicazione della restrizione. Ne consegue che il trattato comprende importanti disposizioni in merito che contengono norme di diritto. Il decreto federale che ne approva la ratifica sottostà quindi al referendum facoltativo.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
I criteri per una maggioranza qualificata ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 Cost. non sono soddisfatti. L’assoggettamento al freno delle spese non è necessario.
5.5 Delega di competenze legislative
L’articolo 66i conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare per via d’ordinanza l’organizzazione del servizio di coordinamento e le relative procedure. Questa delega è conforme all’autonomia conferita al Consiglio federale dalla LOGA169 in materia di organizzazione delle unità amministrative (art. 8 LOGA).
L’articolo 13a capoverso 3 della proposta modifica della LIPI autorizza il Consiglio federale a regolare il computo della tassa di sorveglianza nel dettaglio. Si tratta tra le altre cose di definire le basi di computo. La delega alleggerisce la legge e permette al Consiglio federale di meglio tenere conto del contesto concreto e di reagire in modo più flessibile all’evoluzione della situazione.
169 RS 172.010