Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è previsto nel messaggio del 25 gennaio 2012162 sul programma di legislatura 2011-2015, né annunciato nel decreto federale del 15 giugno 2012163 sul programma di legislatura 2011-2015. È per contro previsto nel programma di legislatura 2015-2019 e assegnato all’indirizzo politico 1, obiettivo 2164.

4.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

Quale provvedimento atto al raggiungimento dell’obiettivo 17165, il decreto federale sul programma di legislatura 2011-2015 menziona anche l’approvazione del messaggio sulla cultura 2016-2019. Nel capitolo dedicato alla letteratura, il messaggio sulla cultura riconosce che la digitalizzazione comporta nuove sfide (pag. 45). È dunque fondamentale che la Svizzera segua da vicino quest’evoluzione tecnologica partecipando attivamente al suo sviluppo. In questo contesto vanno difesi anche i diritti d’autore.

Il progetto di legge tiene conto di questi aspetti. Tuttavia esso va oltre i provvedimenti formulati nel messaggio sulla cultura in quanto interessa tutti i titolari di diritti e non soltanto gli autori e i traduttori.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

5.1.1 Trattato di Pechino e Trattato di Marrakech

Per quanto concerne l’approvazione e l’applicazione del Trattato di Pechino e del Trattato di Marrakesch il progetto poggia sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) che attribuisce alla Confederazione la competenza degli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. attribuisce al Consiglio federale la competenza di firmare e ratificare trattati internazionali. L’articolo 166 capoverso 2 Cost. conferisce all’Assemblea federale la competenza di approvare i trattati internazionali; sono esclusi i trattati la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 24 cpv. 2 LParl e art. 7a cpv. 1 LOGA).

5.1.2 Progetto di legge per modernizzare il diritto d’autore

Le modifiche della legge sul diritto d’autore si fondano sugli articoli 95, 122 e 123 Cost.166

162 FF 2012 305

163 FF 2012 6413

164 La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività.

165 La coesione e il partenariato sociali sono rafforzati e i valori comuni promossi.

166 RS 101