Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5.2.1 Trattato di Pechino e Trattato di Marrakech

L’accordo di libero scambio del 6 luglio 2013167 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese include un capitolo sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (capitolo 11 e allegato J). L’articolo 11.3 capoverso 2 include una clausola «best-endeavour», secondo cui ciascuna Parte si adopera al meglio per ratificare o aderire al Trattato di Pechino. L’accordo di libero scambio è stato approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 2014168 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2014. Con la ratifica del Trattato di Pechino la Svizzera adempie quindi anche questo obbligo.

Nessun trattato internazionale obbliga la Svizzera a ratificare il Trattato di Marrakech. Gli obblighi di questo trattato sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera in particolare nel quadro della Convenzione di Berna e dell’Accordo TRIPS. Il trattato include in particolare un criterio (art. 11) che soddisfa il test a tre fasi applicato alle restrizioni del diritto d’autore e sancito all’articolo 9 capoverso 2 della Convenzione di Berna e all’articolo 13 dell’Accordo TRIPS.

5.2.2 Progetto di legge per modernizzare il diritto d’autore

Le modifiche proposte non si ripercuotono sugli impegni internazionali della Svizzera.

5.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1-3 Cost. sono sottoposti a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) e comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3).

Entrambi i trattati dell’OMPI possono essere denunciati in qualsiasi momento. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica indirizzata al direttore generale dell’OMPI (cfr. art. 28 Trattato di Pechino e art. 20 Trattato di Marrakech). Ogni Stato membro dell’OMPI può diventare parte di detti trattati (cfr. art. 23 Trattato di Pechino e art. 15 Trattato di Marrakech). La Svizzera è membro dell’OMPI dal 26 aprile 1970, motivo per cui può ratificare i due trattati e tale ratifica non significa aderire a una nuova organizzazione internazionale. L’articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1 e 2 Cost. non si applica quindi a questi due trattati.

In virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. anche i trattati internazionali «comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali» sono sottoposti a referendum facoltativo. L’articolo 22 capoverso 4 LParl definisce l’espressione «disposizioni che contengono norme di diritto» come disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi,

167 RS 0.946.292.492

168 Cfr. il decreto federale del 20 marzo 2014 (RU 2014 1315).