Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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tono di identificare un cliente in modo inequivocabile (ad es. tramite il suo nome o il suo indirizzo), nonché uno o più numeri di telefono tramite cui questi può essere contattato.
Si noti che la banca dati WHOIS, contenente i nomi di dominio e i titolari dei numeri di servizi a valore aggiunto (ad es. 0800, 084x, 090x…), non è considerata un elenco ai sensi dell’articolo 12d.
La pubblicazione degli elenchi costituisce una violazione della sfera privata dei clienti di servizi di telecomunicazione poiché le informazioni ivi contenute sono rese pubbliche ad altri clienti. L’articolo 12d capoverso 1 tiene conto di questo aspetto poiché conferisce ai suoi clienti la facoltà di decidere, conformemente al loro diritto all’autodeterminazione informativa, se figurare negli elenchi. In altre parole, gli elenchi conterranno unicamente le informazioni dei clienti che non si oppongono a un tale utilizzo.
Se esercitato, il diritto a non figurare nell’elenco si applica a tutti gli elenchi dello stesso tipo che sono pubblicati, per esempio a tutti gli elenchi che contengono gli abbonati del servizio telefonico. L’abbonato non può esercitare il suo diritto a propria discrezione, in base alla forma di pubblicazione; in particolare, non può richiedere di figurare unicamente nell’elenco cartaceo e, allo stesso tempo, rifiutarsi di essere iscritto in tutti gli elenchi dello stesso tipo pubblicati in formato elettronico o su supporto elettronico (CD-Rom, DVD). Alcuna disposizione, tuttavia, impedisce agli editori degli elenchi di offrire liberamente agli abbonati simili opzioni.
Se, invece, i clienti accettano di figurare negli elenchi, possono di norma scegliere le informazioni, o i dati degli elenchi, che dovranno essere pubblicati. Questa libertà non è tuttavia assoluta; il secondo capoverso delega al Consiglio federale il compito di definire all’occorrenza il contenuto minimo di un’inscrizione negli elenchi sulla base dei criteri seguenti:
- le indicazioni pubblicate devono permettere di evitare situazioni di confusione tra i clienti. Un’iscrizione nell’elenco deve pertanto comprendere le informazioni che identificano in modo appropriato il cliente;
- una pubblicazione a propria discrezione, in funzione delle richieste particolari di ciascun cliente, non è possibile, dal momento che un elenco implica obbligatoriamente una struttura minima che predetermina la pubblicazione. Un’iscrizione nell’elenco può essere subordinata a un certo schematismo; un cliente non può esigere dall’editore di inserire nell’elenco dati che non sono compatibili con la struttura prestabilita per l’elenco.
Sono inoltre delegati al Consiglio federale i compiti di definire, all’occorrenza, le modalità di pubblicazione e di utilizzazione dei dati dell’elenco da parte di terzi, che saranno forniti conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 21 e 21a.
Art. 13a cpv. 1, primo periodo
La presente disposizione non subisce alcuna modifica materiale. Per motivi di natura formale, occorre scrivere per esteso l’espressione «Commissione federale delle comunicazioni», con l’abbreviazione tra parentesi, poiché si tratta della prima occorrenza nella legge.