Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
telecomunicazione ottenute nell’ambito di dette misurazioni, sia per salvaguardare la neutralità della rete sia per garantire una qualità elevata dei servizi.
La messa a disposizione di informazioni comparabili tra i diversi fornitori agevola la scelta del cliente e intensifica la concorrenza. I vantaggi che ne derivano dovrebbero superare di gran lunga i costi supplementari risultanti da misurazioni standardizzate della qualità. I principali operatori effettuano già misurazioni per compiere le loro decisioni commerciali. Sarebbe auspicabile armonizzare tali misurazioni e presentare i risultati in una forma comparabile.
Art. 12abisRoaming internazionale
Cpv. 1
In Svizzera, la concorrenza nel settore della radiocomunicazione mobile non è molto forte. Malgrado le diminuzioni tariffarie, il livello dei prezzi resta elevato nel confronto internazionale. Vista l’importanza che ricopre il roaming internazionale, il Consiglio federale deve avere la facoltà di apportare opportune correzioni nel caso in cui il mercato non funzionasse o se i prezzi al dettaglio non si abbassassero sino ad allinearsi al livello di quelli dell’UE. Oltre alla possibilità di fissare limiti massimi di prezzo nel quadro di accordi internazionali, il Consiglio federale deve disporre di altri strumenti per regolamentare il roaming.
Per quel che concerne il servizio di roaming per il traffico vocale, i fornitori di servizi di telecomunicazione in Svizzera non praticano tariffe al secondo. Le comunicazioni sono arrotondate al minuto intero successivo, il che significa che i clienti oltre ad essere tenuti a pagare tariffe elevate per le chiamate dall’estero, sono confrontati con una modalità di fatturazione svantaggiosa. Lo stesso vale per il volume di dati consumato, che non viene calcolato con precisione, ma arrotondato all’unità di grandezza superiore. A fronte di questa situazione, analogamente alla regolamentazione europea, il Consiglio federale deve potere esigere una fatturazione al secondo per le chiamate e una fatturazione arrotondata a 10 kilobyte al massimo per il consumo di dati.
Analogamente alla regolamentazione dell’UE in materia di roaming, occorre conferire al Consiglio federale la competenza di adottare a livello di ordinanza misure tecniche, specialmente a livello strutturale, per migliorare la concorrenza nel settore del roaming per la clientela svizzera. Fra queste misure figurano soprattutto il Local Break Out (LBO, che permette l’utilizzazione di altri servizi di roaming di dati all’estero) o il Multi IMSI (International Mobile Subscriber Identity; tutti i servizi tradizionali supportati, la conclusione di un contratto con altri fornitori, fatturazione separata). Il Consiglio federale deve inoltre emanare misure tecniche che promuovono la concorrenza. Gli operatori svizzeri sono dunque obbligati a consentire ai loro clienti di usufruire all’estero di servizi di roaming di fornitori terzi.
In virtù dell’articolo 64, il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi internazionali. Ai fini di maggiore chiarezza, è ora esplicitamente previsto che il campo di applicazione relativo alla conclusione di accordi internazionali comprenda anche il roaming. Nel quadro di un tale accordo con l’UE, le condizioni d’accesso sono applicabili anche a livello di mercato all’ingrosso. Se i fornitori svizzeri di servizi di telecomunicazione beneficiano della regolamentazione UE in materia di roaming a livello di mercato all’ingrosso, il Consiglio federale deve potere fissare limiti massimi di prezzo affinché un tale accordo possa essere vantaggioso anche per