Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo
secondo i principi del diritto sui cartelli (art. 13e segg.). Inoltre, la legge vigente non distingue chiaramente i diversi strumenti di regolamentazione né i mercati e i prodotti da regolamentare, ma riunisce questi tre elementi, distinti ma comunque correlati tra loro, sotto la denominazione «forme di accesso». Piuttosto di chiarire una situazione di dominanza sul mercato in rapporto agli strumenti e ai prodotti di regolamentazione, sarebbe opportuno potere selezionare gli strumenti e i prodotti appropriati in funzione della dominanza sul mercato in un determinato settore di mercato (art. 13d). Gli obblighi imposti dalla ComCom sono generalmente volti a garantire una concorrenza efficace e sana.
Art. 13d Portata degli obblighi
Secondo il diritto vigente, l’autorità di regolazione chiamata a intervenire da un fornitore dispone oggi soltanto della facoltà di applicare, quale autorità governativa, l’insieme delle misure di regolamentazione stabilite per legge alle condizioni di accesso contestate. E ciò malgrado il fatto che, per esempio, in un dato settore di mercato, gli obblighi di adottare un comportamento non discriminatorio e di garantire sufficiente trasparenza a livello di prezzi, senza che questi ultimi siano calcolati in funzione dei costi, potrebbero essere sufficienti a conseguire lo scopo normativo previsto. Il rischio di una sovraregolamentazione o di una regolamentazione errata è elevato e va ridotto.
Il progetto di modifica della legge prevede maggiore flessibilità per gli strumenti di regolamentazione. D’ora in avanti, le autorità interverranno sul mercato soltanto in caso di reale necessità, ricorrendo alla misura efficace più clemente. In un’epoca di cambiamenti tecnologici, è molto importante potere disporre di un ampio e flessibile ventaglio di strumenti da impiegare con cautela, onde evitare una sovraregolamentazione. Gli obblighi che possono essere imposti a un fornitore dominante sul mercato figurano in un elenco esaustivo.
Il capoverso 1 disciplina un obbligo di offerta a livello di mercato all’ingrosso nelle forme già previste dal diritto vigente. La modifica concerne unicamente l’accesso al flusso di bit ad alta velocità. Il termine di quattro anni, previsto attualmente, è giunto a scadenza e il relativo obbligo va dunque stralciato.
L’obbligo di offerta non sarà più necessariamente vincolato a prescrizioni in materia di prezzi. Il divieto di discriminazione va inteso come principio di parità di trattamento, secondo cui il fornitore dominante deve garantire le stesse condizioni di accesso a tutti i concorrenti, specialmente in rapporto alle condizioni generali di contratto concernenti gli impianti, i servizi, le informazioni e i prezzi.
Il capoverso 2 lettera a prevede che l’obbligo di offerta possa essere completato da una regolamentazione in materia di prezzi. Il fornitore dominante è tenuto a fornire l’accesso a prezzi paragonabili, usuali sul mercato e nel settore in questione, o a prezzi determinati in funzione dei costi. Queste due possibilità sono previste già dalla legge vigente. Per quel che concerne la modalità di calcolo dei prezzi in funzione dei costi, si prevede di mantenere la maggior parte delle norme contenute nell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione.
Il capoverso 2 lettera b prevede la possibilità di imporre al fornitore dominante un divieto di discriminazione più esteso. Secondo il numero 1, la determinazione di un prezzo d’accesso non deve comportare una cosiddetta compressione dei margini, che si presenta quando la differenza tra i prezzi d’accesso proposti dal fornitore domi-