Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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i clienti. Se non sarà possibile fissare limiti massimi di prezzo, i fornitori non potranno applicare l’accordo in questione.

Capoverso 2

Al fine di potere presentare l’evoluzione del roaming internazionale in modo trasparente, completo e corretto, la legge autorizza l’UFCOM a esigere da tutti i fornitori, sia quelli con una rete propria (MNO) che quelli senza rete propria (MVNO) nonché i rivenditori, tutte le informazioni necessarie a monitorare il mercato in tale settore. L’UFCOM evita così di fornire un’immagine distorta del mercato, per mancanza di dati o per dati errati.

Fra i dati richiesti figurano per esempio: i piani tariffari, l’ottimizzazione dei costi, i tipi di chiamate, la classificazione geografica delle chiamate in entrata e in uscita, i volumi (effettivamente consumati e fatturati) in base ai piani tariffari e ai pacchetti di servizi, i ricavi (in base all’area geografica e ai piani tariffari/l’ottimizzazione dei costi/i pacchetti di servizi), ecc.

Art. 12b Servizi a valore aggiunto

L’articolo 12b è semplificato e il suo contenuto modificato come segue:

La competenza del Consiglio federale riguardo all’emanazione di disposizioni sull’indicazione dei prezzi non è più menzionata; nell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi, il Consiglio federale emana disposizioni sull’indicazione dei prezzi delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 10 lettera q OIP, sulla base dell’autorizzazione disciplinata agli articoli 16 e 17 LCSl. I FST possono fatturare anche le prestazioni di servizi di cui all’articolo 10 lettera q OIP; le disposizioni dell’OIP si applicano altresì ai servizi fatturati da persone diverse dai FST. Al contrario, i servizi a valore aggiunto di cui all’articolo 12b sono soltanto i servizi fatturati dal proprio FST; i servizi fatturati da una persona diversa dal FST non sono considerati servizi a valore aggiunto. Il contenuto delle disposizioni dell’OIP non subisce modifiche.

Nell’ingresso dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi, il Consilio federale prevede dunque di eliminare il rimando all’articolo 12b LTC.

All’attuale capoverso 1 lettera d figura l’espressione «in base alla loro numerazione», ai sensi della quale soltanto i servizi a valore aggiunto forniti mediante numeri possono essere identificati attraverso questi ultimi. Esistono tuttavia dei servizi a valore aggiunto accessibili attraverso link. In tal caso, il cliente non compone né identifica alcun numero. Tuttavia, tutti i servizi a valore aggiunto dovranno essere riconoscibili come tali, compresi quelli forniti senza numeri. La LTC deve dunque essere corretta, eliminando l’espressione «in base alla loro numerazione».

Ai sensi dell’articolo 12b capoverso 1 secondo periodo LTC, il Consiglio federale può, nel rispetto degli impegni internazionali, imporre agli interessati di avere una sede o una stabile organizzazione in Svizzera. Il contenuto di questa disposizione resta invariato. In virtù dell’attuale articolo 12b e conformemente all’articolo 37 OST, i fornitori di servizi a valore aggiunto devono fornire i loro servizi da una sede o una stabile organizzazione in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007. Nella prassi adottata dal 1° aprile 2007, questa restrizione si è rivelata insufficiente per evitare pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Secondo la Convenzione di Lugano, i clienti possono avviare un’azione legale in