Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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Svizzera contro i fornitori di servizi a valore aggiunto aventi una sede in uno Stato contraente della Convenzione e ottenere l’esecuzione di una sentenza nello Stato in cui si trova detta sede; tuttavia, la maggior parte dei clienti non è al corrente di questa possibilità e parte dall’assunto che il ricorso per vie legali contro un fornitore domiciliato all’estero non possa avere esito positivo. Inoltre, i clienti non possono intraprendere una tale via senza l’assistenza di un avvocato e sono dissuasi dal farlo visti i costi e il rischio di un processo, nonché l’importo minimo, a due o tre cifre, dei crediti contestati. I clienti pensano che i fornitori di servizi a valore aggiunto non domiciliati in Svizzera non siano identificabili, né rintracciabili. I fornitori fraudolenti contano proprio sul fatto che i clienti si comportino come descritto sopra e che il domicilio all’estero nonché l’importo poco elevato della controversia li dissuada dall’adire le vie legali. Stando all’esperienza dell’ombudscom, l’organo di conciliazione nel settore delle telecomunicazioni, è estremamente difficile ascrivere la responsabilità ai fornitori di servizi a valore aggiunto con sede all’estero. Risulta spesso impossibile fare valere delle richieste pecuniarie nel quadro di una procedura di conciliazione. L’obbligo di avere una sede in Svizzera migliorerebbe considerevolmente la situazione.

L’obbligo di sede in Svizzera contribuirebbe a impedire pratiche fraudolente e ingannevoli, dal momento che i fornitori non potrebbero più contare sul fatto che i clienti svizzeri si lascino dissuadere dall’intentare un’azione legale. Inoltre, permetterebbe di identificare e rintracciare i fornitori e, dunque, di ridurre fortemente le pratiche commerciali fraudolente. Non da ultimo, l’obbligo di sede in Svizzera è compatibile con gli attuali impegni internazionali.

La categoria di fornitori di servizi a valore aggiunto cui si applica l’obbligo di sede resta circoscritta, conformemente all’attuale articolo 35 capoverso 1 OST. Questa restrizione si è rivelata efficace nella pratica.

Art. 12bbisMotivi per un blocco del collegamento

Il presente articolo ricalca il contenuto dell’attuale articolo 38 capoverso 4 periodi 1 e 2 OST. Questa norma si è rivelata efficace nella pratica e deve dunque essere espressa in termini generali. Il divieto di bloccare l’accesso non si applica soltanto alle controversie concernenti le prestazioni fornite mediante servizi di telecomunicazione, ma anche a quelle relative a tutti i tipi di prestazione (servizi o merci), che non rappresentano servizi di telecomunicazione. I clienti che pagano per i servizi di telecomunicazione utilizzati devono essere protetti dal rischio che, a causa di controversie concernenti prestazioni indipendenti dai servizi di telecomunicazione, siano messi alle strette dai loro fornitori mediante il blocco del collegamento.

L’articolo 6a LTC, proposto nel messaggio concernente la revisione della LSCPT, disciplina un’altra fattispecie rispetto al presente articolo. Questi due articoli non hanno alcuna influenza l’uno sull’altro.

Art. 12d Elenchi

Per ogni servizio di telecomunicazione può essere redatto un elenco, che riunisce tutti i clienti dei fornitori di detto servizio. Lo scopo di un elenco è quello di permettere ai clienti di un servizio di telecomunicazione di pubblicare alcune informazioni che possono servire ad altri clienti del servizio per mettersi in contatto con loro. Per esempio, l’elenco del servizio telefonico pubblico contiene informazioni che permet-