Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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mercato. Nell’ambito di applicazione della LTC, il Consiglio federale definisce dunque i settori del mercato delle telecomunicazioni che presentano potenziali deficit a livello di concorrenza, che possono essere corretti mediante misure del diritto delle telecomunicazioni e che riguardano unicamente il mercato all’ingrosso. Non è previsto un intervento normativo diretto sul mercato al dettaglio. Poiché le caratteristiche dei prodotti e dei servizi possono cambiare e nuove alternative possono prefigurarsi sul fronte della domanda e dell’offerta, la definizione dei settori del mercato delle telecomunicazioni potrebbe mutare nel corso del tempo. La forma dell’ordinanza offre la flessibilità necessaria a reagire prontamente a questi cambiamenti. Nel quadro della regolamentazione europea, la Commissione europea definisce, all’attenzione delle autorità di regolazione nazionali, i settori di mercato che possono essere sottoposti a una regolamentazione settoriale. Si tratta attualmente dei seguenti mercati (cfr. raccomandazione 2014/710/UE del 9 ottobre 2014; allegato):

- terminazione di chiamate a livello di mercato all’ingrosso in alcune reti telefo-

niche pubbliche in luoghi fissi;

- terminazione di chiamate a livello di mercato all’ingrosso in alcune reti di

radiocomunicazione mobile;

- accesso a collegamenti utente forniti localmente in luoghi fissi a livello di

mercato all’ingrosso;

- accesso a collegamenti utente forniti in modo centralizzato in luoghi fissi per

prodotti di massa a livello di mercato all’ingrosso;

- accesso a collegamenti utente di qualità forniti in luoghi fissi a livello di merca-

to all’ingrosso.

Vista la somiglianza delle strutture e delle offerte, il Consiglio federale potrebbe definire i settori di mercato sulla base della lista stilata dalla Commissione europea, tenendo ovviamente conto di eventuali specificità svizzere.

Art. 13f Primo esame preliminare d’ufficio

L’attuale regolamentazione in materia di accesso conferisce a Swisscom il compito di giudicare essa stessa se occupa una posizione dominante sul mercato e di decidere se proporre al pubblico un’offerta regolamentata per le forme d’accesso disciplinate dalla legge. Per esempio, Swisscom non ha mai fornito un’offerta per il flusso di bit ad alta velocità, poiché non riteneva di occupare una posizione dominante in questo settore. In questo e in altri casi, una dominanza sul mercato ha dovuto essere appurata su richiesta di un fornitore terzo, prima che l’offerta stessa potesse essere valutata. Ciò comportava procedure eccessivamente lunghe, che generano una grande incertezza giuridica per gli attori di mercato. A questo si aggiunge il fatto che un fornitore non ha alcuna possibilità di monitorare il mercato per conoscere la sua posizione. Il nostro sistema «ex post» necessita dunque di un adeguamento legale, che autorizzi la Commissione, in una prima fase, a pronunciarsi in modo vincolante sull’eventuale posizione dominante di uno o più fornitori in un mercato rilevante e sugli obblighi normativi da imporre.

I settori del mercato delle telecomunicazioni definiti dal Consiglio federale dovranno essere successivamente esaminati dalla ComCom, conformemente alla prassi prevista dal diritto in materia di concorrenza. A tale scopo, la ComCom potrà basarsi sulle conoscenze finora acquisite in un determinato settore di mercato o effettuare un vero e proprio monitoraggio del mercato. In altre parole, definisce i mercati rilevanti