Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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Art. 13c–13l Disciplinamento in materia di accesso
Il 1° gennaio 1998 è entrata in vigore la legge sulle telecomunicazioni (LTC). Lo scopo era quello di trasformare il settore delle telecomunicazioni, storicamente monopolistico, in un mercato concorrenziale. La LTC mira a creare le condizioni quadro per permettere e favorire la concorrenza, così da offrire alla popolazione e all’economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti. Il disciplinamento in materia di accesso all’infrastruttura dell’allora impresa statale PTT (rappresentata oggi da Swisscom) ricopre tuttora un ruolo particolare. Tale disciplinamento si propone di promuovere la concorrenza a livello di mercato al dettaglio, sostenendo il più possibile lo sviluppo di nuove infrastrutture, come per esempio la fibra ottica sino alle abitazioni (FTTH). Swisscom conserva tuttavia una posizione dominante sul mercato al dettaglio, specialmente anche a confronto con altri ex monopolisti in Europa. Occorre garantire l’attuale livello di concorrenza; l’avamprogetto deve sopperire miratamente alle carenze dell’attuale disciplinamento in materia di accesso e dei processi, tenendo conto del fatto che in Svizzera lo sviluppo della banda larga ricopre un’importanza centrale per l’economia e la società dell’informazione in termini di copertura di rete, qualità, pluralità dell’offerta e prezzi.
Già nei due rapporti del 2010 e 2012, il Consiglio federale aveva sottolineato la necessità di una revisione in materia di accesso alla rete, in modo da raggiungere il prima possibile l’obiettivo di garantire condizioni eque sul mercato all’ingrosso. Tenendo innanzitutto conto dell’ampliamento delle infrastrutture, promosso attualmente dalle forze di mercato, il Consiglio federale propone di procedere in modo graduale e di colmare dapprima le lacune più gravi e urgenti dell’attuale disciplinamento in materia di accesso. Fra queste lacune si annoverano l’impossibilità da parte dell’organo di regolazione ComCom di intervenire di propria iniziativa, se osserva comportamenti che violano palesemente le norme di accesso previste dal diritto delle telecomunicazioni. Risulta inoltre opportuno mettere a disposizione della ComCom un ampio ventaglio di strumenti (toolbox) che le permetta di adottare le misure necessarie a raggiungere l’obiettivo normativo, ossia istaurare una situazione di concorrenza tra i fornitori. Di conseguenza, la disaggregazione della rete locale deve per il momento restare limitata alla vecchia tecnologia in rame. I collegamenti in fibra ottica non sottostanno dunque all’obbligo legale di offerta. Allo stesso modo si deve conservare le particolarità procedurali del sistema svizzero «ex-post». Un adeguamento del disciplinamento in materia di accesso deve, miratamente e proporzionalmente allo scopo previsto, eliminare gli ostacoli all’accesso al mercato e favorire la concorrenza.
Art. 13c Oggetto e scopo
Un intervento normativo da parte della ComCom presuppone la presenza di una posizione dominante sul mercato di un fornitore di servizi di telecomunicazione. Si noti inoltre che, al momento dell’entrata in vigore della legge sulle telecomunicazioni, si era supposto che Swisscom, quale ex monopolista, detenesse una posizione dominante sul mercato delle telecomunicazioni. Poiché il settore delle telecomunicazioni è costituito di diversi settori di mercato, appare inopportuno e tanto più inefficace considerare la questione della dominanza sul mercato in rapporto al settore nel suo complesso, come prevede il disciplinamento vigente. Occorrerebbe piuttosto esaminare la situazione di mercato in base ai prodotti e all’aerea geografica,