Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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- preferenza per servizi specifici, come la TV rispetto all’accesso a Internet (cambiamenti nelle modalità di trasmissione intervengono non soltanto a livello di accesso a Internet, ma anche tra il collegamento Internet e altri servizi, come quello televisivo).
Per altri esempi pratici si rimanda al rapporto sul gruppo di lavoro «neutralità della rete»37. Anche in Svizzera si operano restrizioni simili, e si assisterà in futuro ad ulteriori discriminazioni.
L’obbligo d’informazione non dovrà essere applicato ai casi seguenti:
a. informazioni che i FST devono trattare in modo differente in base a un obbligo legale (ad es. una sentenza ne vieta la trasmissione);
b. informazioni che il cliente non desidera ricevere (ad es. pubblicità di massa indesiderata);
c. superamento raro ed eccezionale della capacità di trasporto dei FST (per raro s’intende che ricorre meno di una volta al mese);
d. misure di protezione contro danni alla rete e agli apparecchi collegati.
Il Consiglio federale prevede di disciplinare questi aspetti mediante ordinanza.
Un tale obbligo d’informazione non comporta per i FST spese ingenti. Dal canto loro, i consumatori dispongono di maggiori elementi per accettare o rifiutare una determinata offerta. In tal modo è possibile diminuire l’attuale asimmetria informativa tra fornitore e cliente, e rafforzare la concorrenza. I vantaggi di un tale obbligo sono superiori ai costi, anche perché questi ultimi subentrano soltanto se il fornitore decide di trasportare le informazioni in modo differente.
Capoverso 3: sono rafforzati gli obblighi d’informazione disciplinati all’attuale capoverso 2. Per potere scegliere i servizi che meglio rispondono alle loro esigenze, i clienti dei FST necessitano di informazioni sufficienti sulla qualità (in partic. dell’accesso a Internet). I FST devono dunque valutare o fare valutare a terzi i criteri qualitativi di alcuni servizi (soprattutto l’accesso a Internet). Inoltre, le misurazioni devono essere comparabili, per potere essere di vantaggio ai clienti.
Quale esempio di criterio qualitativo si può citare il rapporto statistico tra la velocità di trasmissione dei dati promessa e quella effettivamente fornita. I potenziali clienti non conoscono la velocità effettiva dell’accesso a Internet fornito. I principali fornitori di servizi d’accesso (Swisscom, Cablecom, Sunrise e Salt) offrono ai loro attuali clienti la possibilità di misurare la velocità di trasmissione dei loro dati, ma non pubblicano alcuna statistica che possa agevolare i clienti nella scelta relativa al cambio di operatore.
L’attuale articolo 12a cpv. 2 LTC conferisce già al Consiglio federale la competenza di definire le informazioni sulla qualità dei servizi offerti. I testi d’ordinanza non sono stati ancora adeguati. In occasione della prossima revisione delle ordinanze sarà introdotta una disposizione corrispondente all’articolo 12a cpv. 2 LTC.
Capoverso 5: se il caso lo richiede, anche l’UFCOM deve potere effettuare o fare effettuare a terzi le misurazioni, una prassi che è già in uso in numerosi Paesi europei. L’UFCOM deve essere autorizzato a pubblicare le informazioni sui servizi di
37 N. 4.3.4 e 4.4, e all. 2, UFCOM (2014).