Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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nante e quelli applicati ai clienti al dettaglio è talmente piccola da non permettere a un fornitore altrettanto competitivo di coprire i costi con i proventi realizzati. In altre parole, i prezzi d’accesso che comportano una compressione dei margini violano il divieto legale di discriminazione. Al numero 2, questo divieto, applicato a qualsiasi obbligo di offerta, è dunque inasprito, in modo che nessun altro fornitore sia svantaggiato rispetto a unità commerciali, filiali o altri partner del fornitore dominante sul mercato. Per unità commerciali si intendono delle unità aziendali che fabbricano i loro prodotti per il mercato al dettaglio anche sulla base dei servizi d’accesso delle prestazioni all’ingrosso corrispondenti.
Il capoverso 3 disciplina ora gli obblighi d’informazione e di trasparenza che possono essere imposti a un fornitore dominante a completamento delle misure di cui ai capoversi 1 e 2 o senza l’obbligo di offerta. A prescindere dalla natura delle informazioni, la Commissione decide se queste informazioni debbano essere comunicate unicamente a essa stessa (nel caso riguardino segreti commerciali) o anche ad altri fornitori. La lettera a concerne le indicazioni relative all’obbligo di offerta e mira, in particolare, a informare gli altri fornitori che richiedono un servizio d’accesso. Viene abrogato, senza venire sostituito, l’obbligo attuale secondo cui i fornitori di servizi di telecomunicazione devono consegnare all’UFCOM una copia dei loro accordi relativi all’accesso, affinché possa essere consultata da terzi. Tuttavia, nella prassi, non tutti gli accordi conclusi tra FST sono stati consegnati all’Ufficio. Non conoscendo tali accordi, i fornitori non potevano rispettarli. Infine, si fa ricorso alla possibilità di consultazione soltanto in rari casi. Allo scopo di applicare il divieto di discriminazione, è importante che i fornitori dispongano di informazioni, soprattutto sulle condizioni di un’offerta, sui principi fondamentali di un prezzo regolamentato o sul contenuto degli accordi relativi all’accesso. Soltanto in questo modo possono valutare se il fornitore dominante tratta le informazioni in modo conforme alla legge (lett. b).
Anche la Commissione necessita di informazioni nell’ambito delle procedura di verifica di un obbligo. Viene abrogata la disposizione secondo cui la Commissione disciplina il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono presentare nell’ambito della procedura in materia di accesso. Il Consiglio federale può ora emanare simili disposizioni nell’ambito delle sue competenze legislative a livello di ordinanza. Se necessario, il Consiglio federale autorizza l’UFCOM di specificare il genere e la forma delle informazioni. Inoltre, la Commissione può esigere da un fornitore dominante dati relativi alle prestazioni di mercato all’ingrosso, nonché informazioni contabili e finanziarie per la determinazione e il controllo di prescrizioni in materia di prezzi (lett. c). È infine introdotto un obbligo d’informazione per statistiche riguardanti gli sviluppi delle attività regolamentate.
Art. 13e Definizione dei settori di mercato
Il Consiglio federale definisce i settori di mercato che sottostanno alla regolamentazione settoriale, ovverosia i settori del mercato delle telecomunicazioni in cui gli obiettivi previsti dal diritto delle telecomunicazioni non devono essere raggiunti facendo ricorso agli strumenti del diritto dei cartelli. Mentre la legge sui cartelli disciplina gli accordi in materia di concorrenza e l’abuso di una posizione dominante sul mercato, come per esempio l'imposizione di prezzi inadeguati, la legislazione in materia di telecomunicazioni si prefigge di permettere la concorrenza in un determinato settore di mercato e di abbattere sistematicamente gli ostacoli all’accesso al