Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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in un determinato settore e verifica se esiste un fornitore dominante. In tal caso, la ComCom deve stabilire gli obblighi di cui all’articolo 13d, che spettano al fornitore dominante per raggiungere gli obiettivi in materia di concorrenza. Come avvenuto sinora, la dominanza sul mercato è valutata in base ai principi del diritto dei cartelli, ai sensi del quale per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell’offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).Come avvenuto sinora, per stabilire se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, l'Ufficio federale consulta la Commissione della concorrenza.
La Commissione esamina ogni settore di mercato, generalmente soltanto una prima volta d’ufficio, non appena il Consiglio federale lo definisce o apporta modifiche alla sua definizione. Nel quadro di una procedura amministrativa, la ComCom individua la presenza di fornitori dominanti su un mercato rilevante e gli obblighi da imporre, e rende noti i risultati mediante pubblicazione ufficiale (cpv. 2). Si noti che i mercati che la ComCom deve esaminare secondo l’articolo 13f sono i settori del mercato delle telecomunicazioni definiti di volta in volta dal Consiglio federale (art. 13e).
Art. 13g Avvio di una procedura relativa all’imposizione di obblighi
Se la Commissione stabilisce che vi sia un fornitore dominante sul mercato, avvia contro quest’ultimo una procedura, che si conclude con una decisione sugli obblighi ad esso spettanti (cpv. 2). La pubblicazione indica che fornitori terzi possono costituirsi parte alla procedura e fare valere delle richieste personali, anche nel caso in cui la ComCom non riscontrasse la presenza di un fornitore dominante sul mercato (cpv. 1). Se un fornitore non è d’accordo con la valutazione della ComCom, quest’ultima dovrà, su richiesta, decidere sull’imposizione di obblighi nei confronti di un fornitore. Se non è richiesta una decisione, il monitoraggio del mercato si concluderà con la pubblicazione del rapporto della ComCom.
L’attuale disposizione secondo cui la Commissione decide entro sette mesi è abrogata senza essere sostituita. Questo termine è stato rispettato soltanto nei pochi casi in cui l’analisi verteva unicamente su un aspetto parziale dell’offerta contestata. Nei casi più frequenti la Commissione non è riuscita ad accelerare ulteriormente la procedura per rispettare il termine, soprattutto perché spetta in ultimo alle parti determinare la portata delle misure istruttorie. Anche in assenza di un termine esplicito, la Commissione è tenuta a chiudere la procedura il più rapidamente possibile, il che può essere richiesto da una parte in qualsiasi momento.
Art. 13h Conclusione della procedura relativa all’imposizione di obblighi
Il presente articolo deve chiarire i tempi previsti per la procedura e precisare gli aspetti materiali che si possono implicitamente derivare dall’articolo 13c seg.
Art. 13i Procedura in altre circostanze
Un fornitore può richiedere alla ComCom di monitorare un mercato rilevante. Per esempio, un fornitore considerato dominante è tenuto ad agire se non si considera più come tale o se intende modificare gli obblighi ad esso spettanti. Un riesame della situazione legata alla dominanza sul mercato e agli obblighi imposti potrà essere