Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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nessuno ha diritto a un particolare elemento d'indirizzo a meno che il Consiglio federale non preveda altrimenti nelle disposizioni d'esecuzione della legge sulle telecomunicazioni; la situazione potrebbe presentarsi per quegli elementi d’indirizzo che di fatto o di diritto sono legati a determinati titolari.

Il capoverso 5 garantisce come ora la portabilità dei numeri, ma la competenza di emanare le prescrizioni in materia è trasferita al Consiglio federale (cpv. 6 lett. e). La libera scelta del fornitore di servizi per i collegamenti nazionali e internazionali è pertanto soppressa. Conformemente all'ordinanza della ComCom questa possibilità deve essere offerta sia per ogni chiamata (call-by-call) sia in modo automatico (preselezione). Entrambe le modalità sono sempre meno utilizzate ai nostri giorni. Visto il costante abbassamento delle tariffe delle comunicazioni nazionali e internazionali su rete fissa e le possibilità di sostituzione, si pensi alle telefonia vocale via Internet (VoIP), la garanzia della libera scelta del fornitore di servizi non è più al passo con i tempi e non deve quindi più figurare nella legge. Gli utenti dispongono di un'alternativa alla preselezione grazie alla possibilità offerta dalla telefonia tramite il protocollo Internet di selezionare fornitori diversi per il collegamento a banda larga e per i servizi di telefonia. Anche i clienti che fruiscono della selezione manuale del fornitore (call-by-call) possono ricorrere ad altre opzioni, ad esempio mediante la selezione in due tempi.

Art. 28a Trasferimento a terzi

L'articolo 28a permette all’UFCOM di trasferire a terzi la gestione di determinati elementi d’indirizzo. Per le loro attività, detti terzi possono esigere prezzi che permettono loro di coprire i relativi costi e di realizzare un guadagno adeguato. Un trasferimento di questo tipo si verifica attualmente per quanto riguarda la gestione del piano di numerazione concernente il telex e per la funzione di registro del dominio Internet «.ch».

Il trasferimento a terzi della gestione di determinati elementi d’indirizzo non costituisce un mercato pubblico in quanto tale, nella misura in cui l’UFCOM conferisce per delega la competenza di agire al posto suo e che il rischio legato all’esercizio della gestione è trasmesso al delegatario. Spetta all’UFCOM definire direttamente il o gli eventuali delegatari o indire una pubblica gara (cpv. 2). Un delegatario può essere scelto direttamente solo se motivi importanti lo giustificano. L’UFCOM può in particolare rinunciare a indire una pubblica gara se è chiaro sin dall’inizio che: esiste un solo fornitore in grado di offrire le prestazioni necessarie alla gestione e, per ragioni di sicurezza pubblica non può essere considerato alcun altro fornitore, la definizione di un determinato prestatore è chiaramente auspicata dalla comunità svizzera degli utenti coinvolti o una pubblica gara sarebbe poco opportuna a causa degli elevati rischi in termini di gestione operativa o troppo onerosa rispetto ai suoi potenziali vantaggi (offerta economicamente più conveniente).

In caso di trasferimento di un compito tramite una pubblica gara ai sensi dell’articolo 28a, le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) non sempre si rivelano essere adeguate. Nella maggior parte dei casi l’UFCOM deve valutare diversi elementi. Non si tratta di accertare i fatti nel senso tradizionale (art. 12 PA), ma di definire se i candidati sono in grado di adempiere la funzione loro delegata. In questo tipo di procedura, il coinvolgimento dei candidati è molto maggiore rispetto a quando sono tenuti a