Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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L'articolo 24d capoverso 4 stabilisce ora che il trasferimento economico di una concessione soggiace al consenso dell’autorità concedente soltanto nei casi in cui la concessione è stata rilasciata dalla ComCom.
Le cooperazioni tra operatori di rete conformemente all'articolo 24d capoverso 3 possono rappresentare un mezzo efficace per risparmiare costi. Parallelamente, queste cooperazioni non devono compromettere né l'indipendenza degli operatori di rete coinvolti, né la concorrenza. Infatti, la concorrenza a livello di infrastruttura, obiettivo ricercato con il rilascio di diverse concessioni, può essere ostacolata se l'utilizzo comune riguarda anche i diritti di utilizzazione delle frequenze (pool di frequenze) e degli elementi della rete centrale.
Le cooperazioni sulle reti di radiocomunicazione mobile sono in linea di massima autorizzate a condizione che gli operatori conservino una sufficiente autonomia e che le condizioni della concessione siano rispettate. Per garantire un utilizzo conforme alla concessione ed evitare la tesaurizzazione delle frequenze, nel quadro della cooperazione bisogna garantire un’utilizzazione delle frequenze efficace e senza interferenze. I progetti di cooperazione tra i titolari delle concessioni rilasciate dalla ComCom soggiacciono a notifica. Se si mira alla coutenza delle frequenze, il progetto necessita del previo consenso dell’autorità concedente. Se le condizioni sono adempiute, è dato il consenso. Quest'ultimo può anche essere vincolato a condizioni.
Nel settore della radiocomunicazione mobile vi sono diverse possibili cooperazioni tra operatori di rete. La forma più semplice consiste nella coutenza delle infrastruttura passive, come i piloni di antenna radio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'articolo 24 LAT, fuori dalla zona edificabile gli operatori di rete mobile sono tenuti a condividere i piloni d’antenna radio. Queste singole esigenze non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 24d capoverso 5 e non sono soggette a notifica. Devono invece essere notificate ad esempio le forme di cooperazione che prevedono la condivisione di una rete d’accesso radio (RAN-Sharing40). Le cooperazioni in materia di rete che comprendono l’utilizzazione in comune dei diritti d'utilizzazione delle frequenze soggiacciono invece alle riserve sul consenso di cui all’articolo 24d.
Art. 25 Gestione delle frequenze
La domanda di frequenze supplementari è in costante aumento. Oltre alla messa a disposizione di nuovi segmenti, occorre trovare nuove soluzioni tese a uno sfruttamento più efficace dello spettro esistente. Nell'ambito di discussioni tra l'UFCOM e la Base di aiuto alla condotta (BAC) sono stati elaborati diversi approcci tesi a predisporre le risorse di frequenze in funzione delle necessità reali. Nel campo della sicurezza pubblica, il maggior fabbisogno di frequenze ricade sull’esercito. Una stretta collaborazione tra l'UFCOM e la BAC è quindi indispensabile per garantire un'attribuzione adeguata delle risorse in questo campo. Non bisogna però dimenticare gli altri organi della sicurezza pubblica, come per esempio la polizia, i servizi di salvataggio e le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza devono poter disporre delle frequenze necessarie all’adempimento dei loro compiti.
40 Radio Access Network