Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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Art. 24a Autorità concedente

Questa disposizione può essere abrogata. Le rispettive competenze della ComCom e dell'UFCOM in quanto al rilascio delle concessioni di radiocomunicazione sono d’ora innanzi definite agli articoli 22 capoverso 1 e 22a, capoversi 1 e 3.

Art. 24d Trasferimento della concessione e cooperazioni tra operatori di rete

La nuova disposizione introduce, nel quadro del trasferimento di una concessione, la possibilità di commercializzazione e di leasing di frequenze. Questa opzione offre margini di manovra supplementari agli attori del mercato sino al momento della prossima riattribuzione dei diritti d'utilizzazione e permette un adeguamento flessibile delle dotazioni in frequenze. Dei diritti di utilizzazione possono essere trasferiti a un nuovo titolare disposto a pagare di più. Così facendo si raggiunge un utilizzo efficace delle risorse limitate di frequenze e una distribuzione in funzione dei bisogni.38 Inoltre, la commercializzazione dei diritti d'utilizzazione permette agli attori del mercato di reagire più rapidamente ai cambiamenti tecnologici ed economici, stimola gli investimenti nelle nuove tecnologie e la concorrenza sul mercato della radiocomunicazione mobile.39

Affinché la commercializzazione dei diritti d'utilizzazione delle frequenze funzioni, è essenziale poter modificare o ripartire i diritti e gli obblighi delle concessioni esistenti in "piccole porzioni di" concessione che possono in seguito essere commercializzate. Altrimenti, il nuovo titolare del diritto d'utilizzazione dovrebbe rispettare tutti gli obblighi legati alla concessione (ad es. esigenze in materia di copertura), sebbene il suo diritto d’utilizzazione comprenda solo poche frequenze o una zona limitata. Così facendo, le imprese che non esercitano già una rete di radiocomunicazione mobile, sarebbero de facto tutte escluse dalla commercializzazione di frequenze.

Un trasferimento di una concessione necessita sempre il previo consenso dell'autorità concedente, che può rifiutarlo se non sono rispettate le condizioni per il rilascio conformemente all'articolo 23 o non è garantita un utilizzazione delle frequenze efficiente e priva di interferenze. Se le condizioni sono adempiute, è dato il consenso. Quest'ultimo può anche essere dato a determinate condizioni. Acquisire diritti d’utilizzazione delle frequenze per poi non utilizzarle in modo adeguato (tesaurizzazione delle frequenze) non è compatibile con l’esigenza di un’utilizzazione efficace dello spettro e pertanto non è autorizzato.

La ComCom può, nel quadro di una pubblica gara o nelle concessioni di radiocomunicazione, prevedere delle eccezioni all’obbligo di ottenere un previo consenso per determinate gamme di frequenze, soprattutto nei casi in cui dal trasferimento non ci si attende alcuna conseguenza negativa sulla concorrenza. Simili transazioni, che comprendono oltre al trasferimento in senso stretto anche il leasing delle frequenze, sottostanno semplicemente all'obbligo di notifica presso la Commissione.

38Cfr. ad es, Analysys Mason, DotEcon und Hogan&Hartson, 2004: Study on conditions and options in introducing secondary trading of radio spectrum in the European Community – Report for European Commission: http://www.dotecon.com/assets/images/secontrad_final.pdf

39Per gli effetti della commercializzazione delle frequenze, cfr, anche n. Fehler! Verweis-

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