Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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Art. 30a Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa
Gli articoli 27 e 34a, in vigore dal 1° aprile 2007, gli articoli 13a (trattamento dei dati da parte della ComCom e dell'UFCOM) e 13b (assistenza amministrativa) sono applicabili alle radiocomunicazioni e agli impianti di telecomunicazione. Occorre precisare al capitolo 4 che ciò si applica anche agli elementi d'indirizzo.
Art. 31 Offerta, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
Oltre all’adeguamento alla nuova terminologia europea in materia di commercializzazione dei prodotti (cfr. sopra, sostituzione di espressioni), il nuovo quadro regolamentare (New Legal Framework41) introduce anche determinate esigenze da rispettare al momento dell'importazione di prodotti destinati a essere commercializzati, ragione per cui occorre introdurlo anche nella LTC (cpv. 1).
La modifica proposta al capoverso 2 lettera b mira a riprendere più rapidamente gli adeguamenti del diritto dell’Unione europea. Dal 2002, gli impianti di telecomunicazione rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo al riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità (ARM/ARR CH-UE42), il diritto svizzero ha de facto sempre considerato l’evoluzione del diritto europeo allo scopo di garantirne l’equivalenza. Per assicurare una trasposizione in tempo reale nella legislazione svizzera, la modifica prevede la possibilità di dichiarare obbligatori direttive o regolamenti internazionali, in particolare gli atti delegati adottati dalla Commissione europea conformemente alla direttiva europea 2014/053/UE (direttiva RE43).
Art. 33 Controllo
I nuovi capoversi sono equivalenti agli articoli 13 (servizi di telecomunicazione) e 24f (concessioni di radiocomunicazione) LTC per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione. Le disposizioni sul controllo sono state completate allo scopo di gettare le basi giuridiche necessarie a permettere la pubblicazione di informazioni riguardo a impianti di telecomunicazione non conformi al fine di sensibilizzare i consumatori e la catena di distribuzione (cpv. 4). Il capoverso 5 precisa che la messa a disposizione d’informazioni sui perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso sarà concessa soltanto se sussiste un interesse pubblico o privato preponderante. Il capoverso 6 permette all'UFCOM di scambiare informazioni, tramite banche dati, relative alla sorveglianza del mercato con le autorità di sorveglianza del mercato di altri Paesi, l'accesso alle informazioni sulle attività di altre autorità gli permette di effettuare controlli più efficaci ed efficienti in Svizzera. Vi è tuttavia una restrizione in merito alle informazioni che possono essere inserite in queste banche dati: possono infatti figurarvi solo i dati che avrebbero potuto essere trasmessi ad autorità estere conformemente all’articolo 13b.