Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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cooperare in caso di una procedura amministrativa ordinaria (art. 13 PA), devono infatti stilare un dossier di candidatura dettagliato e completarlo su richiesta dell’autorità. Dal momento che diversi candidati partecipano a una pubblica gara, la protezione dei segreti d’affari è cruciale. Ragione per cui nel campo dell’esame degli atti (art. 26 segg. PA), del diritto di audizione (art. 30 e 31 PA) nonché della notificazione e della motivazione delle decisioni (art. 34 e 35 PA), possono rivelarsi necessarie delle regole specifiche. In queste condizioni, conformemente al capoverso 2 il Consiglio federale può derogare alle regole della PA per la procedura di prima istanza e per la procedura di ricorso. La procedura relativa alla pubblica gara deve tuttavia sempre rispettare i principi d’oggettività, non discriminazione e trasparenza, garantendo la confidenzialità dei dati forniti dai candidati.

Una pubblica gara non dovrebbe essere ritardata in modo ingiustificato, o addirittura impedita, dalla presentazione di un ricorso. In caso di ritardi, tutti i candidati dovrebbero riaggiornare i loro piani commerciali e finanziari, un lavoro che genera ingenti costi. I ritardi avrebbero inoltre conseguenze negative sullo sviluppo del mercato svizzero delle telecomunicazioni e di rimando sulla piazza economica svizzera, senza contare i rischi per la gestione operativa degli elementi d’indirizzo interessati. È la ragione per cui, ai sensi del capoverso 4, le decisioni ordinatorie e le altre decisioni incidentali non sono impugnabili a titolo indipendente. Questo non si applica alle decisioni finali.

Art. 28b Domini Internet

Pur essendo degli elementi d'indirizzo ai sensi della LTC, i domini Internet presentano delle specificità in termini di gestione tecnica, amministrativa o operativa che li distinguono chiaramente dai classici elementi d'indirizzo come i numeri di telefono. Il sistema dei nomi di dominio (Domain Name System [DNS]) si basa su un regime giuridico atipico a livello internazionale, diretto da un organismo altrettanto atipico: l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). La gestione dei domini Internet in quanto sottounità di nominazione del DNS non è sottoposta in gran parte al diritto internazionale pubblico e all'intervento degli Stati.

In un contesto giuridico così particolare, è essenziale stabilire il regime svizzero dei domini Internet (cfr. Strategia della Confederazione concernente la gestione dei nomi di dominio Internet, 27 febbraio 2013). Si tratta innanzitutto di delimitare il campo d'applicazione delle legge in materia (cpv. 1) e di definire i principi fondamentali di gestione (cpv. 4). In altre parole, l'articolo 28b prevede un regime giuridico specifico per i domini di competenza della Svizzera e i nomi di dominio ad essi subordinati. Riguarda in particolare il dominio di Paese «.ch» che la Confederazione gestisce liberamente, i domini generici «.swiss» e «.zuerich», il primo gestito dalla Confederazione e il secondo dal Cantone di Zurigo o qualsiasi dominio generico con una particolare importanza nazionale, culturale, geografica o religiosa per il nostro Paese («.matterhorn», «.swissarmy», «.guglielmotell») indipendentemente dal gestore.

In secondo luogo, si tratta di affidare al Consiglio federale il compito di disciplinare le modalità di gestione (cpv. 5) tenendo conto della forte dinamica del mercato dei nomi di dominio, della rapida evoluzione delle modalità operative e tecniche di gestione dei nomini Internet e della necessità di considerare in modo flessibile il costante sviluppo delle regole applicabili in materia su scala internazionale, si pensi innanzitutto a quelle dell'ICANN. Questa delega legislativa al Consiglio federale si