Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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Art. 34 Interferenze

Le interferenze del traffico delle telecomunicazioni e della radiodiffusione non sono originate soltanto da impianti di telecomunicazione, bensì anche da impianti elettrici come ad esempio asciugacapelli, lettori DVD, ascensori, sistemi di ventilazione o di climatizzazione, pannelli d'affissione costituiti da diversi schermi, per citare solo alcuni esempi provenienti dalla prassi recente dell'UFCOM. Allo scopo di eliminare le interferenze, l'UFCOM deve poter prendere misure identiche nei confronti degli impianti elettrici e disporre dello stesso diritto d'accesso come per gli impianti di telecomunicazione. Questa competenza dell'UFCOM è attualmente sancita in un'ordinanza del Consiglio federale, ma occorre darle una base legale più solida.

La possibilità, nell'interesse della sicurezza pubblica di installare, mettere in servizio o esercitare un impianto che provoca interferenze viene ora estesa anche all'esercito. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali questi impianti possono essere installati, messi in servizio o esercitati.

Art. 35a Altri collegamenti

L'articolo 35a capoverso 1 LTC è stato modificato allo scopo di meglio rispondere alle necessità e offrire una soluzione più praticabile ed efficace. Ora, non sono più i locatari o gli affittuari a poter richiedere altri collegamenti a loro spese, bensì i fornitori di servizi di telecomunicazione. Come già oggi, il proprietario dell'immobile deve tollerare questi lavori. L'articolo 35a capoverso 1 non accorda particolare importanza alla nozione di servizio universale. Il rinvio al collegamento conformemente all'articolo 16 (servizio universale) è pertanto soppresso.

L'obbligo vige solo se sono già disponibili dei collegamenti. Il proprietario dell'immobile deve concedere gratuitamente ai fornitori di telecomunicazione che ne fanno domanda, i diritti necessari all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto domestico. Per «ragionevolmente esigibile» s’intende un riguardo nei confronti del proprietario dell'immobile, in particolare in caso di interventi in posizioni giuridicamente protette quali la garanzia della proprietà. Questo principio si applica soprattutto qualora sono effettuati interventi in vecchi edifici. Negli edifici nuovi, l'intervento è ritenuto «ragionevolmente esigibile».

Finora la legge non indica chiaramente chi deve assumere i costi dei sigilli del collegamento. Partendo dal principio della libertà di collegamento è giusto non fatturare alcun costo per i sigilli o per la riattivazione dei collegamenti a colui che invoca questa libertà. Il complemento al capoverso 4 permette di chiarire la questione.

Art. 35b Coutenza di impianti domestici

L'articolo 35b disciplina esclusivamente l'accesso agli impianti domestici. Costituisce una lex specialis nei confronti dell'articolo 36a, che ha come oggetto un accesso più generale a impianti destinati alla fornitura di servizi di telecomunicazione. I fornitori di servizi di telecomunicazione possono invocare il diritto di coutenza in alternativa al diritto al collegamento con un'infrastruttura propria fino all'appartamento o al locale commerciale a proprie spese, analogamente a quanto enunciato all'articolo 35a.

Ai consumatori deve essere data la possibilità di cambiare facilmente fornitore di collegamento o fare capo a servizi di diversi fornitori di collegamenti. Questa libertà