Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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L'UFCOM è, tuttora responsabile dell'allestimento del piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF).
Contrariamente alla situazione attuale, in futuro l'esercito non disporrà più di frequenze «di riserva». Potrebbe dunque succedere che in caso di chiamata in servizio di truppe occorrano frequenze supplementari. Per rispondere a questi bisogni, al Consiglio federale è conferita la competenza di attribuire all’esercito, per la durata dell’intervento, frequenze supplementari. Le frequenze che possono essere attribuite in questo modo vengono dapprima definite nel PNAF.
Se all'esercito vengono attribuite frequenze già oggetto di una concessione, il titolare della concessione non può più utilizzarle per un determinato tempo. Questa restrizione momentanea non comporta generalmente grandi conseguenze e non viene indennizzata. D'ora innanzi, nel concorso pubblico sarà menzionata l’eventuale attribuzione temporanea di frequenze all’esercito e saranno predefinite le bande di frequenza toccate. Ciò permetterà agli interessati di effettuare una prima valutazione già al momento della messa a concorso.
Capitolo 4 Elementi d'indirizzo
Gli elementi d'indirizzo sono una risorsa chiave delle telecomunicazioni perché permettono di identificare gli utenti allo scopo di instradare le comunicazioni a loro destinate. Il regime giuridico di questi beni pubblici si basa attualmente soprattutto su ordinanze del Consiglio federale che concretizzano l'articolo 28 LTC. Sebbene si fondino su una delega legislativa sufficiente agli occhi del Tribunale federale (decisione del 12 dicembre 2011 (2C_587/2011) e DTF 131 II 162), queste ordinanze prevedono alcune regole fondamentali che conviene sancire nella legge, soprattutto per quanto concerne i domini Internet, un tipo particolare di elemento/i d'indirizzo.
Art. 28 Gestione degli elementi d’indirizzo
Il capoverso 1 stabilisce i principi essenziali per gli elementi d’indirizzo la cui gestione si impone a livello nazionale; questa precisazione sottolinea il fatto che la gestione di determinati elementi utilizzati in Svizzera si effettua a livello internazionale (ad es. gli indirizzi IP) oppure che questa gestione non deve imperativamente competere all'UFCOM. Si tiene conto della dinamica dell’evoluzione tecnica e dell’ancoraggio internazionale. Una regolamentazione dettagliata a livello di legge formale giunge pertanto ai suoi limiti. Le competenze in materia di regolamentazione che spettano al Consiglio federale sono ora enunciate in modo non esaustivo al nuovo capoverso 6. Occorre tenere presente che la nozione di gestione si riferisce all'insieme dei processi e degli atti legati agli elementi d'indirizzo; comprende pertanto, oltre alla gestione operativa, amministrativa e tecnica degli elementi (gestione in senso stretto) anche la loro attribuzione, il loro blocco o la loro revoca.
Il vecchio capoverso 3 è stato abrogato. L'approvazione dei piani nazionali di numerazione da parte della ComCom mirava ad evitare che l'ex monopolista non rivendichi indebitamente dei numeri a scapito dei nuovi fornitori di servizi di telecomunicazione. Questi problemi non sono più d’attualità. L'accesso non discriminatorio è stabilito da diversi anni e non si percepisce alcun segno di abuso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato. Per quanto concerne la portabilità dei numeri, un intervento della ComCom non è più né necessario né appropriato. Il nuovo capoverso 4 rammenta il principio essenziale secondo il quale