Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 70Fedlex · Rapporto esplicativo

applica alla gestione dei nomini Internet di competenza della Svizzera e ai nomi di dominio ad essi subordinati. Va effettuata nel rispetto dei principi fondamentali di gestione (cpv. 4) e nei limiti imposti da una gestione responsabile del DNS e dalle regole applicabili a livello internazionale, salvo nel caso in cui queste regole violino delle disposizioni imperative svizzere o che la loro applicazione sia incompatibile con l'ordine pubblico del nostro Paese.

La delega legislativa si trova d'altronde limitata dalla menzione dei principali ambiti di competenza del Consiglio federale (cpv. 5): condizioni per l'attribuzione, l'utilizzazione, il blocco e la revoca di nomi di dominio gestiti dalla Confederazione (lett. a, che permette di determinare il contenuto del diritto di utilizzare la risorsa pubblica costituita dai nomi di dominio e di definire i diritti e gli obblighi del titolare o del richiedente), trattamento dei dati e pubblicazione obbligatoria nella banca dati WHOIS (lett. b, che stabilisce un regime specifico che si distingue da quello degli elenchi), oltre che a misure di lotta contro la criminalità informatica e cooperazione in materia (lett. c).

Fatto salvo un trasferimento conformemente all'articolo 28a, l'UFCOM assume tutti i compiti operativi, la cui gestione compete alla Confederazione (cpv. 2). In questo quadro l’UFCOM può fornire prestazioni commerciali a terzi a condizione che sia necessario per la gestione dei nomi di dominio e che siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41a capoversi 2 e 3 della legge del 7 ottobre 2005 sulle finanze (RS 611.0) (cpv.3). Spetta al Consiglio federale (cpv. 5 lett. d) prevedere queste competenze, funzioni o compiti, in un ambiente istituzionale idoneo e di organizzarle e attribuirle all'UFCOM o ad altri attori e definirne il regime economico (monopolio, concorrenza o sistema misto). Per i domini «.ch» e «.swiss», il Consiglio federale ha distinto due funzioni essenziali: quella unica di gestore del registro («registry») che riguarda la gestione tecnica e operativa dei domini e quella multipla dei centri di registrazione («registrar») che consiste nel proporre in libera concorrenza l'offerta commerciale dei nomi di dominio. Il Consiglio federale deve inoltre definire l'organizzazione operativa di questi domini, ossia l'insieme delle procedure e delle modalità amministrative, finanziarie o tecniche che permettono il buon funzionamento.

Non spettano invece al Consiglio federale le decisioni relative all'organizzazione istituzionale, funzionale o operativa dei domini la cui gestione compete ad altri enti pubblici diversi dalla Confederazione o privati residenti in Svizzera. In questi casi, il Consiglio federale deve limitarsi a principi e regole generali (cpv. 5 lett. e) come il rispetto del diritto e degli interessi svizzeri, il mantenimento della sicurezza e della disponibilità del DNS o la protezione contro l'utilizzo abusivo dei dati. Occorre in particolare lasciare gli enti pubblici liberi di organizzarsi e di gestire il loro dominio nel modo che ritengono più opportuno, un intervento del Consiglio federale si giustifica solo in presenza di abusi o qualora gli interessi della Svizzera potrebbero essere lesi dalla cattiva gestione di determinati domini. Lo stesso principio si applica in linea di massima per domini gestiti da enti stranieri, che ricoprono un'importanza nazionale, culturale, geografica o religiosa per il nostro Paese (cpv. 5, lett. f).

Art. 30 Nessun diritto all’indennizzo

Il termine «parametri di comunicazione» è stato cancellato all’articolo 3 lettera g e conviene pertanto sostituirlo da quello più generale di «elementi d’indirizzo» (art. 3 lett. f).