Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine

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di scelta presuppone che i fornitori di servizi di telecomunicazione abbiano accesso all'edificio e agli impianti domestici. Il fornitore di servizi di telecomunicazione può, a sue spese, portare la propria rete fino al punto d'accesso all'edificio (BEP, building entry point), che talvolta si trova anche all'esterno dell'edificio. La libertà di scelta dei consumatori non si applica dunque soltanto ai servizi, bensì anche al collegamento, un fatto che giova alla concorrenza. I consumatori possono più facilmente cambiare fornitore o considerare l'offerta di altri fornitori, poiché non sono obbligati a far installare un nuovo impianto domestico sebbene quello esistente sarebbe tecnicamente sufficiente.

Si mira innanzitutto a un'intesa tra i fornitori di servizi di telecomunicazione che cercano un accesso e i proprietari di edifici o i fornitori di servizi di telecomunicazione con diritto d'accesso. Un intervento da parte della Commissione federale delle comunicazioni è previsto solo in singoli casi e su richiesta. Il meccanismo di composizione delle controversie di cui al capoverso 3 verte in particolare sulla garanzia e sulle condizioni di coutenza degli impianti domestici. Implica anche un diritto d'accesso alle informazioni indispensabili.

L'accesso può essere limitato per ragioni tecniche o infrastrutturali (rischio di interferenza). Sulle infrastrutture critiche, inoltre, un utilizzo multiplo può avere effetti indesiderati a livello di sicurezza e integrità delle reti. Nel quadro della definizione delle condizioni di coutenza, la ComCom può anche decidere in merito a un eventuale indennizzo qualora l'impianto sia stato finanziato da un fornitore di servizi di telecomunicazione.

Art. 36 Diritto di espropriazione

I capoversi 2 e 3 dell'attuale articolo 36 sono abrogati. La coutenza di impianti che si prestano alla fornitura di servizi di telecomunicazione è ora precisata all'articolo 36a. A differenza di prima, i fornitori di servizi di telecomunicazione non sono più gli unici a poter essere obbligati a permettere la coutenza dei loro impianti. La coutenza delle infrastrutture è ora retta dal un nuovo articolo 24d. La possibilità di installare e utilizzare congiuntamente un impianto, sancita al capoverso 3 dell'attuale articolo 36, non figura più all'articolo 36a; però l'articolo 24d non la esclude.

Art. 36a Coutenza dell’infrastruttura passiva esistente

Per far fronte alla concorrenza internazionale tra le varie piazze economiche è essenziale disporre di reti di comunicazione affidabili su tutto il territorio. Occorre pertanto creare condizioni quadro favorevoli a uno sviluppo economicamente redditizio delle reti a banda ultra larga. Bisogna sfruttare il potenziale inutilizzato delle infrastrutture esistenti ed evitare la duplicazione dei costi fissi. Nel suo rapporto del 17 settembre 2010 «Il futuro delle reti infrastrutturali in Svizzera», il Consiglio federale ha già rilevato il potenziale e l'importanza di una coutenza delle infrastrutture. D'altronde, non bisogna temere effetti negativi sugli incentivi all’investimento o sulle innovazioni poiché le infrastrutture passive presentano poco potenziale innovativo e i proprietari vengono adeguatamente indennizzati. Le infrastrutture passive giocano un ruolo importante nel collegamento del Paese alle reti a banda ultra larga sia via cavo che mobili. Per quanto concerne le reti via cavo, i costi delle canalizzazioni dei cavi, soprattutto i lavori di scavo, rappresentano la parte del leone. L'obbiettivo è quello di utilizzare le capacità disponibili nel modo più efficiente possibile. Per una copertura capillare del Paese con servizi mobili a banda ultra larga, sono