Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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condizioni (ad es. l’ammontare dei prezzi adeguati) o sull'accesso alle informazioni sulle infrastrutture destinate alla coutenza. Per evitare il rifiuto ingiustificato d’intrattenere rapporti commerciali o condizioni inappropriate, in caso di litigio la ComCom può stabilire, su richiesta, le condizioni d'accesso alle infrastrutture passive. A tale scopo si basa sulle condizioni usuali nel settore e sulla copertura dei costi, compresi gli investimenti realizzati e i costi supplementari di mantenimento e di adattazione, le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e i costi dovuti ad altre prescrizioni e altri obblighi legali. La ComCom è tenuta a esaminare anche gli effetti sul piano d'attività dell'impresa a cui è stata rivolta la domanda di coutenza.
Nella decisione sulla coutenza si tratta di garantire che il servizio principale offerto dall'operatore di rete non venga ostacolato in modo significativo. A tale scopo occorre considerare l'utilizzo degli impianti esistenti e gli sviluppi futuri. Gli operatori di rete devono poter rifiutare l'accesso alla loro infrastruttura sulla base dei motivi enunciati al capoverso 1, ossia per condizioni tecniche o per mancanza di capacità a causa di regolamentazioni proporzionate sulle riserve. Possono inoltre essere invocati motivi legati alla protezione dell'ambiente o della popolazione, alla salute pubblica e aspetti relativi alla sicurezza. Per quanto concerne la capacità dei piloni d’antenna radio, occorre considerare i valori sanciti nell'ordinanza sulla radioprotezione.
Art. 38 Tassa destinata a finanziare il servizio universale
Al capoverso 1 occorre precisare che, se dovesse essere attivato il fondo destinato a finanziare i costi non coperti dal servizio universale, per ragioni pratiche la tassa potrebbe essere riscossa solo presso i fornitori registrati
Secondo l’articolo 25 capoverso 6 OST, i fornitori di servizi di telecomunicazione la cui cifra d’affari determinante è inferiore a 5 milioni di franchi all’anno sono esonerati dal pagamento della tassa. Stando alle statistiche del 2013, la cifra d’affari globale dei fornitori di servizi di telecomunicazione che realizzano una cifra d’affari annua uguale o superiore a 5 milioni di franchi ammontava a 16 887 443 000 franchi. Tra i 245 fornitori che non sarebbero più registrati presso l’UFCOM, 40 realizzerebbero una cifra d’affari annua di 5 milioni di franchi o più, per un totale di 580 291 000 franchi, ossia il 3,4 per cento della cifra d’affari globale di cui sopra. Ciò significherebbe dunque che i fornitori di servizi di telecomunicazione che realizzano una cifra d’affari annua uguale o superiore a 5 milioni di franchi e che continuano ad essere registrati presso l’UFCOM dovrebbero assumere uno sforzo finanziario supplementare del 3.4 per cento per alimentare il fondo destinato al finanziamento del servizio universale.
Se questa conseguenza può giustificarsi con il principio costituzionale della parità di trattamento, la questione dello squilibrio, in una proporzione molto maggiore, tra, da una parte i fornitori di servizi di telecomunicazione che continueranno ad essere registrati e che saranno suscettibili di partecipare al finanziamento delle spese non coperte dal servizio universale, e dall’altra tutti coloro che in futuro non saranno o non saranno più registrati, è più delicata. Il problema esiste tuttavia già oggi e non è direttamente legato alla soppressione dell’obbligo di notifica. Dovrà essere risolto nel quadro della seconda tappa della revisione della LTC, quando le disposizioni sul servizio universale, compreso il suo finanziamento, saranno riviste in modo approfondito.