Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/38: Revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 128 pagine
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zione degli effettivi del personale (-0,75 ETP). Sono però previsti anche alcuni lavori d’implementazione, in particolare per la nuova forma di Light Licensing, che dovrebbero causare in primo luogo costi unici. È ipotizzabile un’attuazione attraverso il portale UFCOM on-line o una registrazione elettronica presso l’UFCOM analogamente all’elenco di notifica dei FST. Si può dunque partire dal presupposto che in questo settore si verificheranno effetti di sinergia con altri compiti dell’UFCOM.
Trasferimento flessibile e semplificato dei diritti di utilizzazione delle frequenze, in diverse forme (art. 24d cpv. 1–4)
La Confederazione dovrà farsi carico di un certo onere iniziale per la definizione delle condizioni quadro (modifiche a livello di ordinanza, linee guida, ecc.). Gli adeguamenti comporteranno transazioni, che dovranno essere verificate dall’autorità concedente, e causeranno un certo onere per l’attività di verifica. Quest’ultimo dipenderà dalla frequenza delle transazioni, ma per ognuna di esse sarà relativamente modesto. Dal momento che un mercato può funzionare in modo efficiente solo se si dispone di informazioni e se la domanda e l’offerta si incontrano, si dovrebbe eventualmente creare un portale su cui pubblicare le principali informazioni concernenti i diritti e gli oneri di utilizzazione delle frequenze e i trasferimenti effettuati (acquirente, venditore, concessione, prezzo, data). Stando alle previsioni, i nuovi compiti non comporteranno aumenti di personale.
Creazione di basi giuridiche per la coutenza delle reti (art. 24d cpv. 5)
Eventualmente potrebbe aumentare l’onere per il coordinamento delle attività della ComCom e della Commissione della concorrenza. La prima può esaminare le cooperazioni nel settore delle reti di radiocomunicazione mobile anche dal punto di vista degli effetti sulla concorrenza.
Possibilità sanzionatorie per la messa a disposizione sul mercato di impianti elettrici non conformi, che disturbano le telecomunicazioni (art. 55 LIE)
Sarà possibile aumentare l’efficienza a livello dell’esecuzione.
3.2 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni, nonché i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna
3.2.1 Servizio d'emergenza
Possibile estensione ad altri servizi di telecomunicazione e disciplinamento più dettagliato in materia di istradamento e localizzazione delle chiamate (art. 20)
Per le responsabilità che assumono in caso di emergenze negli ambiti della polizia, dei pompieri e della sanità pubblica, i Cantoni e i Comuni trarrebbero vantaggi dai miglioramenti che saranno introdotti. Grazie a questi, potrebbero svolgere le proprie attività centrali con maggiore efficienza. Al tempo stesso, dovrebbero però anche