Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 11 pagine
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Destinatari che non hanno inviato alcun parere
(o che vi hanno rinunciato esplicitamente):42
L’elenco dei destinatari e dei partecipanti alla consultazione, comprese le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto, figurano al capitolo 6.
4. Osservazioni generali
Il CP, la CVCI, la CVAM, la FER, la Posta, le FFS, l’usic e l’USC approvano l’obiettivo della revisione. Apprezzano particolarmente il fatto che entrambe le CG vengano aggiornate e precisate come pure completate tenendo conto delle esigenze degli utenti. Il CP, la FER, la Posta e l’usic giudicano positivamente l’armonizzazione, auspicata dalla revisione, con le altre condizioni generali della Confederazione e delle sue imprese.
La FER segnala l’assenza di basi legali formali per le presenti CG. Soltanto l’articolo 29 capoverso 3 dell’ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11) stabilirebbe che il committente applica in linea di principio le sue condizioni generali di contratto, tranne nel caso in cui la natura dell’affare richieda la negoziazione di condizioni particolari.
L’usic è favorevole al fatto che ora le prestazioni di servizio nel settore dell’edilizia non siano più escluse espressamente dal campo d’applicazione delle CG, che in caso di presentazione dell’offerta la sua validità non debba più essere limitata a tre mesi e che, secondo la nuova disposizione specifica sulla responsabilità, è esplicitamente esclusa la responsabilità per perdita di guadagno.
L’usic giudica inoltre positivo il fatto che in caso di mora il mandatario possa provare che non gli è imputabile alcuna colpa e che la semplice mora non comporti una pena convenzionale a carico del mandatario. Nel contempo, tiene a sottolineare che nutre alcune riserve riguardo ai progetti, espresse nei pareri alle singole disposizioni.
La SSIC ritiene che talune disposizioni dei progetti di revisione vadano troppo oltre e comportino uno svantaggio unilaterale o una ripartizione dei rischi a sfavore dell’imprenditore. Il Cantone FR approva il rimando alle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e l’applicazione di una pena convenzionale in caso di loro inosservanza.
L’USS considera la revisione del diritto in materia di acquisti pubblici e delle presenti CG un’unità sul piano del diritto sostanziale e quindi esprime il proprio parere anche sulle norme giuridiche da cui derivano le CG. A questo proposito, l’USS precisa che i contratti di acquisto della Confederazione, e di conseguenza anche le CG della Confederazione, devono essere formulati in modo da non avere effetti destabilizzanti sui salari e sulle condizioni di lavoro nonché sulle regole delle parti sociali.
Nel suo parere la COMCO evidenzia che essa potrebbe esaminare unicamente gli effetti dei progetti delle CG sulla concorrenza nell’ambito della procedura di acquisto, ma non la loro compatibilità con la legislazione sui cartelli. Non è possibile valutare astrattamente, ma solo in base alle circostanze concrete del singolo caso, se una clausola delle CG possa compromettere la concorrenza o se l’applicazione di tale clausola possa configurare un abuso. La COMCO propone inoltre di introdurre nelle CG una clausola relativa alle pene convenzionali per i cartelli che si formano in vista di un bando pubblico al fine di contrastare tali pratiche. L’UFU ritiene opportuno il rimando alla legge sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20), poiché ciò contribuisce a chiarire la situazione dei mandatari con sede all’estero che forniscono prestazioni in Svizzera.
Economiesuisse rinuncia espressamente a inviare un parere, ma rimanda alle risposte fornite dai propri membri interessati dalla revisione, in particolare a quelle di Swissmem.