Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 11 pagine

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5. Osservazioni sulle singole disposizioni

5.1 Osservazioni concernenti le Condizioni generali della Confederazione per l’acquisto di beni (di seguito «CG AB») e le Condizioni generali della Confederazione per le commesse di prestazioni di servizio (di seguito «CG CPS»)

Numero 2 CG AB e CG CPS / Offerta

In linea di principio Swiss Textiles disapprova il fatto che nella richiesta d’offerta non sia indicato alcun termine. Ritiene inoltre che il termine menzionato di tre mesi sia troppo lungo e chiede di ridurlo a due mesi.

Numero 3 CG AB e 5 CG CPS / Ricorso a terzi

Nel suo parere, l’USS solleva la questione delle sempre più lunghe catene di subappalto nell’ambito delle aggiudicazioni pubbliche e rimanda a questo proposito all’introduzione della responsabilità del subappaltatore da parte della Confederazione (art. 5 LDist). Nel settore degli acquisti pubblici dovrebbero ora essere adottate misure corrispondenti o migliorate quelle esistenti. L’USS chiede pertanto di limitare la catena di subappalto in questo settore e di consentire unicamente un livello di subappalto in caso di ricorso a un appaltatore generale. Le CG dovrebbero essere adeguate di conseguenza. Inoltre, le CG AB dovrebbero prevedere obbligatoriamente il consenso scritto del committente per il ricorso a subappaltatori analogamente alle CG CPS. Il committente dovrebbe avere la facoltà di rifiutare i subappaltatori non idonei.

Secondo l’USS la commissione paritetica competente deve essere chiamata ad esprimere il proprio parere sull’elenco dei subappaltatori. Gli offerenti dovrebbero richiedere alla commissione paritetica un’attestazione attendibile, che fornisca informazioni precise riguardo all’assoggettamento di un’azienda a un contratto collettivo di lavoro (CCL) e a un eventuale controllo dell’azienda.

Swiss Textiles accoglie con favore il fatto che le CG sanciscano e disciplinino esplicitamente il ricorso a terzi per l’esecuzione del contratto. Approva inoltre che il mandatario sia responsabile della fornitura delle prestazioni conforme al contratto anche in caso di ricorso a terzi (fornitori, subappaltatori) e che trasferisca a questi ultimi i suoi propri obblighi, come quelli legati all’osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e della parità salariale tra donna e uomo.

Numero 4 CG AB e 6 CG CPS / Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condi-

zioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo

Secondo l’USS il principio del luogo della prestazione previsto dal diritto in materia di acquisti pubblici della Confederazione deve essere applicato coerentemente e introdotto anche nelle relative CG. Per le aggiudicazioni, chiede che un organo competente svolga previamente un’analisi dei rischi per quanto concerne l’osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori. Domanda inoltre la creazione di un registro settoriale in cui figurino gli offerenti che hanno già violato il CCL, il contratto normale di lavoro (CNL), le condizioni di lavoro usuali per il luogo e la professione, le disposizioni della legge sul lavoro (LL;

RS 822.11), la legge contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41) o la LDist.

Swissmem chiede che si chiarisca se il mandatario debba pagare una pena convenzionale in caso di violazione da parte dei subappaltatori dell’obbligo di cui al numero 3 CG AB o al numero 5.2 CG CPS. Swissmem ritiene inopportuna una simile responsabilità per i terzi ed eccessivamente elevata una pena forfettaria del 10 per cento o al massimo di 100 000 franchi.