Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 11 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
L’USAM è contraria alla disposizione secondo cui i mandatari rispondono anche per i terzi incaricati come fornitori, subappaltatori e sostituti. Una piena responsabilità per i terzi sarebbe eccessiva e non permetterebbe l’esclusione della responsabilità.
Numero 13 CG AB e 12 CG CPS / Tutela del segreto
Per Swissmem la disposizione secondo cui in caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale deve essere abrogata. Le informazioni confidenziali dovrebbero essere designate come tali perché, in caso contrario, tutte le informazioni andrebbero trattate in modo confidenziale. Inoltre Swissmem rifiuta chiaramente la prova liberatoria. La prova di una violazione dell’obbligo del segreto dovrebbe essere fornita dalla parte che fa valere le proprie pretese. Il principio negativa non sunt probanda si applicherebbe anche in questo caso e dovrebbe essere cogente come la regola generale dell’articolo 8 del Codice civile (CC; RS 210).
L’usic critica la rinuncia alla regolamentazione previgente, secondo cui il mandatario poteva farsi pubblicità mediante il rapporto contrattuale concluso con il committente a condizione che quest’ultimo vi acconsentisse per scritto. La rinuncia alla disposizione sarebbe di fatto paragonabile a un divieto di fornire referenze e ostacolerebbe l’attività economica del mandatario.
L’usic domanda quanto segue.
Nuova formulazione del n. 12.2bis (nuovo)
Se intende farsi pubblicità mediante il presente rapporto contrattuale o farvi riferimento in pubblicazioni, il mandatario necessita del consenso scritto del committente.
Nuova formulazione del n. 12.3 (nuovo)
L’obbligo del segreto non si applica ai mandatari che necessitano di pubblicare fatti e informazioni per referenze in offerte successive o simili.
L’USAM respinge la pena convenzionale pari al 10 per cento della retribuzione totale o al massimo a 100 000 franchi in caso di violazione dell’obbligo del segreto, ritenendola eccessivamente severa. Per contro, è favorevole alla possibilità di fornire prove a propria discolpa.
Swiss Textiles vuole la certezza che il numero 13.3 sia applicabile anche nei confronti del committente.
La FER è contraria all’introduzione della pena convenzionale, che giudica inutilmente severa. Anche in questo caso non considera giustificata l’inversione dell’onere della prova. La disposizione screditerebbe, lederebbe il mandatario. Le parti contraenti dovrebbero essere libere di stabilire in questi casi una pena convenzionale nei contratti.
Il CP e la CVAM disapprovano le disposizioni dei numeri 13.3 CG AB e 12.3 CG CPS. Alla luce dell’inversione dell’onere della prova e del fatto che l’identità del mandatario nonché il tipo, l’entità e il carattere confidenziale del contratto non sarebbero considerati, essi giudicano le disposizioni eccessive, sproporzionate e inaccettabili. Chiedono di mantenere le disposizioni vigenti ai numeri 5 CG AB e 6 CG CPS e ipotizzano l’introduzione di un capoverso che consenta alle parti contraenti di tutelare meglio il segreto a seconda del caso,
senza invertire l’onere della prova.
Numero 14 CG AB e 13 CG CPS / Protezione e sicurezza dei dati
Secondo l’USS le disposizioni sulla protezione e sulla sicurezza dei dati potrebbero essere applicate in modo abusivo per impedire, nell’ambito dei controlli relativi alle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, alle disposizioni sul salario e ad altre disposizioni, i compiti e