Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 11 pagine

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le attività di coordinamento degli organi di controllo e degli organi d’esecuzione paritetici. Chiede di redigere le CG in maniera corrispondente.

5.2 Osservazioni concernenti le Condizioni generali della Confederazione per l’acquisto di beni

Numero 8.4 / Consegna e montaggio

Swissmem deplora il fatto che l’obbligo di controllare senza indugio l’oggetto dell’acquisto non sia più vincolato ad alcuna conseguenza giuridica e che quindi l’obbligo di garanzia divenga un periodo di reclamo dei difetti. Finora l’oggetto dell’acquisto si considerava accettato in assenza di un controllo entro 30 giorni. Swissmem chiede di mantenere la disposizione vigente.

Numero 10.1 / Mora

Si tratta di una modifica di carattere redazionale che concerne soltanto il testo tedesco.

Numero 12 / Garanzia per difetti

Swiss Textiles chiede che al numero 12.2 il termine «difetto» sia sostituito da «grave difetto» conformemente agli articoli 367 e seguenti CO. Swiss Textiles propone che il committente possa detrarre un importo corrispondente al minor valore unicamente d’intesa con il mandatario.

Swissmem critica il fatto che questa disposizione (n. 12.4) determini una garanzia per difetti «perpetua», di scarsa applicazione e quindi inaccettabile. Se la clausola fosse equa, il periodo di garanzia per le componenti sostituite terminerebbe X mesi dopo la sostituzione.

5.3 Osservazioni concernenti le Condizioni generali della Confederazione per le commesse di prestazioni di servizio

Numero 1 / Campo d’applicazione

La SSIC ritiene che il campo d’applicazione delle CG CPS non sia stato esteso alle prestazioni di servizio nel settore dell’edilizia e che le CG CPS non debbano pertanto applicarsi alle commesse edili. La SSIC presuppone tuttavia che le CG CPS siano applicabili alle imprese di costruzione che operano anche come pianificatori.

Numero 2 / Offerta

Ai fini di una maggiore trasparenza, la SSIC considera opportuna la disposizione secondo cui l’imposta sul valore aggiunto debba ora essere indicata separatamente.

Numero 4 / Impiego di collaboratori

Secondo la FER è inaccettabile che il mandatario sostituisca in tempo utile, su richiesta del committente, i collaboratori che non possiedono le conoscenze specialistiche necessarie o che in altro modo ostacolano l’esecuzione del contratto.

L’USAM, il CP e la CVAM sono contrari alla disposizione secondo cui i collaboratori possono essere sostituiti unicamente con il consenso scritto del committente, in quanto eccessivamente restrittiva. Anche la SSIC critica la disposizione e si chiede se essa non limiti oltremodo la cerchia del personale ausiliario cui è possibile ricorrere. La SSIC domanda di adeguare la disposizione di modo che anche i collaboratori che non hanno concluso una formazione, ma che sono fondamentalmente idonei, possano essere impiegati e, se necessario, sostituiti senza il consenso del committente.